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Articolo 746 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Assunzione di procedimenti penali dall'estero

Dispositivo dell'art. 746 ter Codice di procedura penale

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, il pubblico ministero dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con l'autorità giudiziaria dello Stato estero.

3. La decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell'avviso.

4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia nell'ordinamento interno.

5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303.

7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.

8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie italiane.

Spiegazione dell'art. 746 ter Codice di procedura penale

Per quanto riguarda la prima ipotesi di trasferimento regolata dal codice, quella costituita dalla assunzione nello Stato di un procedimento penale pendente all’estero, la richiesta pervenuta al Ministro della giustizia viene trasmessa al pubblico ministero presso il giudice competente, salvo che, in forza di eventuali regole pattizie autorizzative vi sia già stato un confronto, dal cui esito sia poi scaturita la decisione di assunzione del procedimento estero. In tal caso, il pubblico ministero dovrà dare tempestiva comunicazione al Ministro del provvedimento di assunzione.

A tal proposito, il legislatore ha dettato una serie di significative previsioni a garanzia sia della prova già acquisita, efficace ed utilizzabile se non contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento, sia delle misure cautelari, anche reali, disposte nel procedimento assunto in Italia, per le quali si è introdotto un rinvio alla disposizione dell’art. 27 c.p.p., relativa alla incompetenza del giudice cautelare, per via, da un lato, della opportunità di un controllo rafforzato sui presupposti della cautela, dall’altro lato di una possibile difficoltà nella individuazione del giudice, ove la richiesta sia pervenuta al Ministro e l’assunzione non sia stata concordata tra i pubblici ministeri interessati e coinvolti nel rapporto diretto.

Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero deve essere computato in ordine agli effetti relativi ai termini di durata applicandosi il comma 2 dell’art. 303, mentre si prevede una forma di tutela della persona offesa attraverso le disposizioni con cui si stabilisce che la decisione di assunzione deve esserle notificata con l’avviso della facoltà di proporre querela nell’ipotesi in cui la condizione di procedibilità fosse contemplata soltanto nel nostro ordinamento, laddove la querela già presentata presso l’autorità straniera mantiene la sua efficacia nell’ordinamento interno.

La norma in esame prevede tanto il trasferimento del procedimento penale in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda (trasferimento in attivo), quanto l’assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all’autorità giudiziaria di uno Stato estero» (trasferimento in passivo).

Tuttavia, dato che tale disciplina agisce, diversamente dal contesto dell’Unione europea, in un quadro di rapporti internazionali convenzionali, il legislatore delegato ha ritenuto di porre un limite di ordine generale, costituito dalla circostanza che il trasferimento o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l’azione penale, così introducendo una significativa divergenza rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 29/2016 in tema di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione, dove all’art. 2 chiaramente si stabilisce che essa ha per oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all’esercizio dell’azione penale.

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