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Articolo 746 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Trasferimento di procedimenti penali all'estero

Dispositivo dell'art. 746 quater Codice di procedura penale

1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità straniera.

2. La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero è comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, può vietarne l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato, nonché nei casi previsti dal comma 4. Della decisione del Ministro è data comunicazione al pubblico ministero.

3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorità centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro può disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorità straniera e al pubblico ministero che procede.

4. Non può disporsi il trasferimento del procedimento se vi è motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ovvero se vi è motivo di ritenere che l'indagato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

5. Il procedimento penale è sospeso dal momento della trasmissione al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.

6. A seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408, 409 e 410. Il decreto di archiviazione è comunicato alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414 quando l'azione penale non è esercitata nello Stato estero nel termine convenuto all'atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio. Dell'avvenuta riapertura delle indagini è data comunicazione allo Stato estero.

Spiegazione dell'art. 746 quater Codice di procedura penale

La seconda fattispecie di trasferimento rappresenta la vera novità della riforma, posto che introduce un meccanismo di cooperazione basato sul trasferimento della giurisdizione in favore dell’autorità di altro Stato in cui sia pendente un procedimento penale per gli stessi fatti.

A tal proposito, la norma in esame delinea le principali sequenze del percorso procedimentale, facente capo sostanzialmente al pubblico ministero, a meno che non siano le stesse norme convenzionali di riferimento a prevedere la decisione delle autorità centrali, con il relativo inoltro di una motivata richiesta del pubblico ministero al Ministro della giustizia di disporre il trasferimento. Di regola, però, sarà l’organo inquirente che, una volta ricevuta la notizia circa la pendenza di un procedimento penale all’estero per gli stessi fatti per i quali ha già proceduto alla iscrizione della notitia criminis, dovrà adottare le sue determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento come previsto dal secondo comma, dandone comunicazione al Ministro per l’eventuale decisione di “blocco” entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Le previsioni sui limiti all’atto di trasferimento, relativi alla mancanza di garanzie sul rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti fondamentali della persona, nonché sulla osservanza del divieto di atti persecutori e discriminatori sembrano rendere meno indeterminato il quadro delle valutazioni affidate al pubblico ministero, il cui sindacato, sotto tale profilo, sembra doversi ritenere sostanzialmente assimilabile a quello proprio del giudice.

Dal momento della trasmissione del provvedimento al Ministro, il procedimento rimane sospeso fino ad un eventuale diniego ad opera di quest’ultimo, salvo il possibile compimento di atti urgenti o irripetibili (comma 5). Sull’autonoma decisione del pubblico ministero ai sensi del comma 2 incombe il controllo del giudice in sede di archiviazione. Non vi è menzione di una richiesta di archiviazione del pubblico ministero al giudice, che emette il decreto di archiviazione a seguito della comunicazione del trasferimento all’estero del procedimento penale, ovvero una volta decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego.

Viene ad ogni modo esclusa l’applicazione delle norme sul procedimento di archiviazione (artt. 408 e 409), compresa la disposizione sulla facoltà di opposizione della persona offesa ai sensi dell’art. 410.

La persona offesa, tuttavia, pur privata della possibilità di formulare opposizione, ha diritto alla comunicazione del decreto di archiviazione qualora abbia dichiarato di volerne essere informata.

L’intervento del giudice per le indagini preliminari, dunque, si verifica solo dopo, ed è giustificato dal fatto che il pubblico ministero resta sempre a capo delle indagini, nonché dalla considerazione che le valutazioni ostative alla cessione della giurisdizione propriamente pertengono, per loro natura, al Ministro della giustizia.

Al g.i.p., in ogni caso, spetta la decisione finale sulla richiesta di archiviazione.

Concluso il procedimento interno, la prosecuzione dell’omologo estero successivamente alla decisione sul trasferimento sembra consegnata alla fissazione di un termine appositamente “convenuto all’atto del trasferimento”, che presuppone l’apposizione di una condizione temporale, evidentemente concordata, alla autorità straniera. Al fine di evitare una eventuale inerzia di quest’ultima, con il conseguente effetto di congelamento della rinuncia all’esercizio dell’azione penale interna, il meccanismo procedurale si completa con la previsione di una norma di salvaguardia, legata alla eventuale riapertura delle indagini ex art. 414, da comunicare alla autorità straniera nel caso in cui l’azione penale non sia esercitata nello Stato estero nel termine convenuto all’atto del trasferimento, come disposto dal comma 7.

Il recupero del potere punitivo cede tuttavia di fronte all’eventuale adozione di una decisione estera che determini il divieto di un ulteriore giudizio, per il medesimo fatto, all'interno dello Stato.

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