Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3018 del 26 marzo 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

Contro il provvedimento che, a norma dell'art. 262, secondo comma, c.p.p. abbia disposto il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento delle spese di giustizia, è ammesso, oltre al riesame, ricorso diretto per cassazione.

(massima n. 2)

In tema di sfruttamento della prostituzione, ogni qualvolta l'agente tragga scientemente profitto dall'altrui prostituzione mediante una coazione che di per sé costituisca reato, egli deve rispondere di tale reato oltre che di sfruttamento della prostituzione. (Nella specie un agente di polizia, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, aveva costretto più volte una prostituta a consegnargli denaro in cambio della sua «protezione»; la Cassazione ha ritenuto il concorso formale tra il reato di sfruttamento della prostituzione e quello di concussione, enunciando il principio di cui in massima).

(massima n. 3)

L'ordinamento positivo è ispirato, in materia di concorso apparente di norme, al principio della specialità, consacrato nell'art. 15 c.p. Detto principio postula che una determinata norma incriminatrice (speciale) presenti in sé tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale), oltre a quelli caratteristici della specializzazione; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità (nella specie si è rilevata l'assenza di un rapporto di specialità tra il reato di sfruttamento della prostituzione e quello di concussione, osservandosi che nel primo delitto non rientra - se non come mera circostanza e quindi non come elemento essenziale - l'abuso di un pubblico potere o di una pubblica funzione, mentre nel secondo non è compreso il requisito della provenienza del denaro, consapevolmente e reiteratamente ricevuto dal colpevole, dal meretricio del soggetto passivo).

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