Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33047 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il giudice penale rimette a quello civile, ex art. 263, comma 3, cod. proc. pen., la risoluzione della controversia sulla proprietą delle cose sequestrate, l'inerzia delle parti nell'incardinare il giudizio civile entro il termine indicato nel provvedimento, ovvero, in mancanza, entro il termine di tre mesi dalla sua comunicazione - lasso temporale da ritenersi, secondo il modello procedimentale ricavabile dall'art. 50, comma 1, cod. proc. civ., sintomatico dell'assenza di interesse delle parti a coltivare la controversia - determina il ripristino della competenza del giudice penale. (In motivazione la Corte ha aggiunto che alla scadenza del termine il giudice penale deve fissare udienza innanzi a sé, ex art. 127, cod. proc. pen., onde verificare se le parti abbiano incardinato il giudizio davanti al giudice civile, o se, invece, siano rimaste inerti, assumendo le decisioni conseguenziali). (Dich. insussistente il conflitto, GIP Tribunale Napoli Nord, 30/05/2024)

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