Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 9857 del 4 marzo 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal G.i.p. a norma dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., č deciso in camera di consiglio con le forme del rito non partecipato di cui all'art. 611 c.p.p.

(massima n. 2)

L'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, č ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, c.p.p..

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