Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 25161 del 2 luglio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilitą del procedimento il quale provvede de plano, osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell'art. 666 c.p.p.

(massima n. 2)

Le spese di custodia delle cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale non possono gravare sull'erario per il periodo di tempo successivo al trentesimo giorno dalla data in cui l'avente diritto alla restituzione ha ricevuto comunicazione del relativo provvedimento, poiché da tale momento viene meno il carattere pubblicistico della funzione di custode e si instaura un rapporto meramente civilistico tra quest'ultimo e l'avente diritto alla restituzione della cosa che contrae un'obbligazione diretta nei confronti del primo, ove non ne curi il tempestivo ritiro per incuria, negligenza o qualsiasi altro comportamento consapevole e volontario, connotato da colpa, anche se lievissima.

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