Cass. pen. n. 48049/2019
Un racconto romanzato, proveniente dall'imputato, nel quale viene descritta la futura azione criminosa, svelandone il movente e descrivendo alcuni dettagli del fatto criminoso non resi noti dagli inquirenti, è acquisibile ed utilizzabile ex art. 237 cod. proc. pen. quale documento proveniente dall'imputato e, pur non avendo valore confessorio, ha rilevanza quale elemento di prova da valutarsi unitamente agli altri indizi di reità acquisiti. (Rigetta, Corte Assise Appello Torino, 11/10/2018)
Cass. pen. n. 8644/2019
Il documento di contenuto confessorio sottoscritto dall'imputato e da questi prodotto nel corso delle indagini preliminari, a corredo di un'istanza di applicazione della pena poi rigettata, può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento quale "documento proveniente dall'imputato", ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., ed è utilizzabile nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., mentre le affermazioni "contra alios" che vi sono eventualmente contenute hanno valore di mero indizio, da corroborare con ulteriori riscontri. (Annulla senza rinvio, Corte Appello Caltanissetta, 31/10/2017)
Cass. pen. n. 36874/2017
Per documento proveniente dall'imputato si intende, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., il documento del quale è autore l'imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto, e non anche qualsiasi documento dal medesimo prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione di appunti manoscritti non più nella disponibilità dell'imputato, ma da lui provenienti, senza che si fosse proceduto a perquisizione e sequestro). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 22/03/2017)
Cass. pen. n. 17943/2014
Le relazioni di servizio redatte dal pubblico ufficiale - imputato per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni o con abuso delle stesse - e inerenti ai fatti per i quali si procede contro lo stesso pubblico ufficiale, non sono assistite da alcuna astratta presunzione di veridicità e possono essere acquisite e valutate, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., come scritti provenienti dall'imputato e non ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. quale prova documentale. (Annulla ai soli effetti civili, App. Lecce, 14/01/2013)
Cass. pen. n. 35036/2010
L'omessa convalida da parte del P.M. del sequestro di corrispondenza mancata dall'imputato, eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, non impedisce l'utilizzabilità nel giudizio della corrispondenza sequestrata, in quanto l'art. 237 cod. proc. pen. consente l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. (Rigetta, App. Palermo, 10 giugno 2009).
Cass. pen. n. 47009/2009
È illegittimo il provvedimento con cui il P.M. ordini alla direzione di una Casa circondariale l'esibizione della corrispondenza relativa a un detenuto, quando sia stato adottato in violazione della normativa penitenziaria (art. 18-ter L. n. 354 del 1975) che disciplina le forme e le garanzie contemplate per il "visto di controllo", con la conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, a norma dell'art. 191, comma primo, c.p.p..
Cass. pen. n. 21289/2009
In tema di procedimento di riesame, le dichiarazioni accusatorie rese da un coindagato, contenute in un "block notes", possono essere acquisite ex artt. 234 e 237 cod. proc. pen., ma non posseggono, quanto al contenuto, la valenza probatoria delle dichiarazioni "contra alios" disciplinate dall'ordinamento, se non accompagnate da alcuna illustrazione da parte del loro autore in sede di interrogatorio. (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 31 gennaio 2009)
Fonti:
Cass. pen. n. 21952/2001
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco).
Cass. pen. n. 7685/1999
È legittima ai sensi dell'art. 237 c.p.p. l'acquisizione di documenti allegati ad una istanza presentata dall'imputato, trttandosi di documenti provenienti dal medesimo e non essendo pertanto ipotizzabile, stante il fatto volontario del medesimo, la lesione del diritto di difesa. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'acquisizione della querela allegata all'istanza di rinvio del dibattimento presentata dall'imputato per documentare la concomitanza con l'altro processo).
Cass. pen. n. 4033/1997
In tema di reato di omesso versamento di somma quale ritenuta di acconto Irpef operata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 2, secondo comma D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, il modello 770 di sostituto d'imposta è acquisibile, ex art. 237 c.p.p., in quanto proveniente dall'imputato e, peraltro, essendo pertinente al reato — nella cui nozione rientrano tutte le cose che servono anche indirettamente ad accertare, tra l'altro, la consumazione dell'illecito — può essere raccolto nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. f) c.p.p.
Cass. pen. n. 473/1994
La lettera, occasionalmente intercettata dall'autorità giudiziaria, con la quale il coautore del fatto contesti al concorrente la responsabilità principale, del delitto, non costituisce chiamata di correo, perché non fatta nel processo, né diretta al giudice, ma è una dichiarazione di scienza del fatto, effettuata da persona la quale, ancorché imputata di un certo reato, la renda al di fuori del processo e, nella sua intenzione, all'insaputa del giudice. Tale dichiarazione, acquisibile al procedimento ai sensi dell'art. 237 c.p.p., non essendo di per sé sufficiente per l'affermazione di responsabilità va qualificata, sul piano probatorio, come indizio, con la conseguenza che può assumere valore di prova solo allorché ricorrano i requisiti previsti dall'art. 192, secondo comma, stesso codice.