Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21952 del 31 maggio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino Alto Adige, il requisito del bilinguismo del giudice — che non può essere inteso come condizione di sua capacità — non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino Alto Adige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di cassazione). (Corte cost. sent. n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999).

(massima n. 2)

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco).

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