Cassazione penale Sez. I sentenza n. 473 del 19 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La lettera, occasionalmente intercettata dall'autorità giudiziaria, con la quale il coautore del fatto contesti al concorrente la responsabilità principale, del delitto, non costituisce chiamata di correo, perché non fatta nel processo, né diretta al giudice, ma è una dichiarazione di scienza del fatto, effettuata da persona la quale, ancorché imputata di un certo reato, la renda al di fuori del processo e, nella sua intenzione, all'insaputa del giudice. Tale dichiarazione, acquisibile al procedimento ai sensi dell'art. 237 c.p.p., non essendo di per sé sufficiente per l'affermazione di responsabilità va qualificata, sul piano probatorio, come indizio, con la conseguenza che può assumere valore di prova solo allorché ricorrano i requisiti previsti dall'art. 192, secondo comma, stesso codice.

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