(massima n. 1)
Il documento di contenuto confessorio sottoscritto dall'imputato e da questi prodotto nel corso delle indagini preliminari, a corredo di un'istanza di applicazione della pena poi rigettata, può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento quale "documento proveniente dall'imputato", ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., ed è utilizzabile nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., mentre le affermazioni "contra alios" che vi sono eventualmente contenute hanno valore di mero indizio, da corroborare con ulteriori riscontri. (Annulla senza rinvio, Corte Appello Caltanissetta, 31/10/2017)