Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4033 del 7 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reato di omesso versamento di somma quale ritenuta di acconto Irpef operata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 2, secondo comma D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, il modello 770 di sostituto d'imposta è acquisibile, ex art. 237 c.p.p., in quanto proveniente dall'imputato e, peraltro, essendo pertinente al reato — nella cui nozione rientrano tutte le cose che servono anche indirettamente ad accertare, tra l'altro, la consumazione dell'illecito — può essere raccolto nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. f) c.p.p.

(massima n. 2)

Si ha impossibilità di notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato quando siano insufficienti o inidonee le indicazioni contenute nella dichiarazione, sicché l'ufficiale giudiziario, eseguite le opportune ricerche, non sia stato in grado di individuare il domicilio; quando, invece, il domicilio dichiarato sia individuato - come nella specie - ma l'imputato non sia stato reperito né vi siano persone idonee a ricevere la copia, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale. (Nel rigettare il ricorso, la S.C. ha ritenuto non sussistere la nullità della notifica del decreto di citazione eseguita mediante deposito nella casa comunale ex art. 157 comma 8 c.p.p. e non mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 stesso codice).

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