(massima n. 1)
In tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso. (Fattispecie in cui il ricorrente, pur avendo dedotto l'inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia inviati al giudice per le indagini preliminari con "omissis", non aveva fornito alcun elemento dal quale desumere la trasmissione parziale di tali atti). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Catania, 16/07/2020)