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Articolo 154 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 12/04/2023]

Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Dispositivo dell'art. 154 Codice di procedura penale

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153 bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto [157].

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all’estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e 3.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.


__________________

(1) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 154, commi 1, 2 e 4.

Ratio Legis

Il legislatore ha in tale sede prescelto di raggruppare le notificazioni rivolte nei confronti di tali soggetti, in quanto per essi valgono le forma prescritte per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

Spiegazione dell'art. 154 Codice di procedura penale

Le notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono state raggruppate sotto un unico articolo, dato che per esse valgono le forme prescritte per la prima notificazione all'imputato (v. art. 157).

Per quanto concerne le notificazioni alla persona offesa, se i luoghi indicati nell'atto sono ignoti, la notificazione viene eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria. Se risulta che la p.o. risieda all'estero, viene invitata ad eleggere domicilio in Italia mediante raccomandata A/R. In caso di mancata elezione di domicilio entro venti giorni o di dichiarazione inidonea, la notificazione della p.o. residente all'estero si effettua nelle forme di cui sopra, ovvero mediante deposito dell'atto in cancelleria.

Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio si effettuano mediante notifica ai difensori.

Se non costituiti, devono dichiarare o eleggere domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria competente. Anche qui, se l'elezione di domicilio non avviene o è fatta in maniera non idonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito dell'atto in cancelleria. Quanto da ultimo detto non vale per la parte civile, essendo questa per forza di cose costituita, altrimenti restando mera persona offesa. Nei suoi confronti la notifica va eseguita solo presso il domicilio del difensore.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Anche la modifica dell’art. 154 rappresenta un necessario adattamento, con riguardo alle parti private diverse dall’imputato, alle regole introdotte nell’art. 148, fermo il disposto dell’art. 33 delle disposizioni di attuazione, che viene di fatto confermato, in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 153 bis.
Peraltro, a seguito dell’introduzione dell’art. 153 bis e del dettaglio previsto in quella norma circa le formalità connesse all’elezione di domicilio si è ritenuto necessario farne richiamo anche in questa sede.

Massime relative all'art. 154 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6232/2010

È valida la notificazione a mezzo fax dell'avviso della richiesta di archiviazione effettuata al difensore della persona offesa quale domiciliatario "ex lege" della stessa. (Rigetta, Gip Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15/02/2010).

Cass. pen. n. 24062/2010

Non dà luogo a nullità l'omessa notifica di un atto al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa, domiciliatario ex legge ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ove l'atto medesimo sia notificato a mani proprie di quest'ultima. (Nella specie si trattava dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Ascoli Piceno, 05 gennaio 009).

Cass. pen. n. 6725/2005

In tema di notificazione degli atti, è legittima la procedura prevista dall'art. 154 c.p.p. (nella specie: notifica alla persona offesa) quando quest'ultima sia domiciliata in un Paese straniero e abbia omesso di eleggere domicilio nello Stato, non applicandosi in tale ipotesi, le norme di cui agli artt. 727 e ss. del codice di rito in materia di rogatorie all'estero.

Cass. pen. n. 3843/1994

Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile deve, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., essere notificato alla costituita parte civile presso il difensore munito di procura speciale, idonea a conferirgli la rappresentanza in giudizio, come disposto dall'art. 154, comma 4, c.p.p., a nulla rilevando che il detto decreto sia stato notificato personalmente alla parte quale danneggiata dal reato.

Cass. pen. n. 351/1993

L'art. 100, quinto comma c.p.p. individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stanno in giudizio col ministero del difensore (cosiddetto domicilio legale delle parti «complesse»). L'art. 33 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 indica, poi, nel difensore eventualmente nominato dalla persona offesa dal reato un domiciliatario ex lege: la parte offesa è, cioè, presente di persona nel processo, pur avendo la facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuitigli (art. 101 c.p.p.). In mancanza di nomina, le notifiche alla persona offesa sono eseguite ai sensi degli artt. 154 (in relazione all'art. 157) e 155 c.p.p.

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