Il
difensore, sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, ha facoltà di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare
elementi di prova a favore del proprio assistito (art.
327 bis). L'indagine difensiva può inoltre essere svolta anche dal
sostituto, da
investigatori privati autorizzati e, quando siano necessarie specifiche competenze, da
consulenti tecnici.
Per quanto concerne più da vicino l'acquisizione di notizie da fonti dichiarative, il
difensore ed il suo
sostituto possono scegliere fra
tre modalità operative:
-
possono limitarsi ad acquisire notizie utili a fini investigativi tramite un colloquio non documentato con le persone in grado di riferire notizie utili. Tale approccio informale è consentito anche agli investigatori ed ai consulenti tecnici;
-
possono richiedere ai potenziali testimoni di rilasciare una dichiarazione scritta, ed in tal caso la dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante ed autenticata dal difensore o dal sostituto, il quale a sua volta è tenuto a redigere apposita relazione, in cui devono essere contenuti gl elementi di cui al comma 3;
-
possono chiedere ai potenziali testimoni di rendere informazioni documentate (dallo stesso difensore o dal sostituto). Nonostante il silenzio della legge, si ritiene comunemente che anche nel relativo verbale debbano esserci gli avvertimenti di cui al comma 3.
Premesso che all'assunzione di tali dichiarazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e, dopo l'esercizio dell'
azione penale, le altre parti private, al fine di non condizionare il dichiarante, se la persona richiesta di fornire informazioni
accetta, egli
risponde penalmente dell'eventuale falsità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art.
371 bis c.p.. Oltretutto, qualora dalle dichiarazioni emergano
indizi di reità a suo carico (per il fatto in oggetto, non certo per le dichiarazioni eventualmente mendaci), il difensore è tenuto ad
interrompere l'atto, e le precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro di lui.
Se, per contro, il potenziale testimone
si rifiuta, il difensore che non intenda desistere ha a sua disposizione
due rimedi:
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può chiedere al pubblico ministero di disporre l'audizione del potenziale testimone. Il p.m., ricevuta la richiesta, fissa l'audizione entro sette giorni. Nonostante la apparente obbligatorietà dell'atto, il p.m. conserva comunque un certo margine di discrezionalità nel disporre l'audizione;