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Articolo 430 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Divieto di assumere informazioni

Dispositivo dell'art. 430 bis Codice di procedura penale

(1)1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2(2), ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 25, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) In questi ultimi due casi il divieto attiene allo svolgimento di indagini non qualificabili come integrative.

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio nell'esigenza di garantire un certo fair play processuale.

Spiegazione dell'art. 430 bis Codice di procedura penale

Ai sensi dell'articolo precedente, il legislatore ha stabilito che l'emissione del decreto che dispone il giudizio non impedisce al pubblico ministero di svolgere ulteriori attività investigative, le quali possono addirittura protrarsi sino alla discussione finale in sede dibattimentale.

Tuttavia, l'attività integrativa di indagine non è consentita quando debba tradursi in atti che richiedono la necessaria partecipazione dell'imputato o del suo difensore (v. artt. 365 e ss.).

Ulteriori limitazioni sono previste dalla norma in commento, secondo cui pubblico ministero, polizia giudiziaria e difensore non possono assumere informazioni dalle persone inserite nell'elenco dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 468 o dagli stessi soggetti indicati nella richiesta di incidente probatorio, nonché nei confronti dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta d'ufficio da parte del giudice l'acquisizione di nuovi elementi di prova ex art. 507.

Il motivo per cui è stata introdotta tale norma è chiaramente quello di mantenere un equilibrio tra le parti in relazione alla conoscenza dei fatti oggetto di testimonianza, in modo da non creare indebiti vantaggi o arrecare indebiti svantaggi in sede dibattimentale.

Si ricorda e precisa infatti che le parti che intendono richiedere a dibattimento l'esame dei testimoni, dei perito o dei consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, una lista con i nominativi e l'indicazione delle circostanze su cui verterà l'esame (art. 468).

Le informazioni assunte in violazione dei divieti di cui sopra sono inutilizzabili, ed il divieto cessa una volta assunta la testimonianza o nei casi in cui questa non venga ammessa o non abbia luogo.

Massime relative all'art. 430 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12697/2015

La disposizione di cui all'art. 430 bis cod. proc. pen - che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio, sanzionandone la violazione con l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del soggetto interrogato - prevede una specifica causa di inutilizzabilità, avente carattere assoluto, con la conseguenza che l'inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione del predetto divieto non opera solo con riguardo all'incidente probatorio ma si estende e comprende anche la fase dibattimentale.

Cass. pen. n. 36826/2009

Il divieto per le parti di assumere informazioni da persone già chiamate a testimoniare, secondo quanto previsto dall'art. 430 bis c.p.p., non è applicabile al giudizio d'appello nell'ipotesi di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Il divieto posto dall'art. 430 bis c.p.p. alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero e ai difensori di assumere informazioni “dalla persona ammessa ai sensi dell'art. 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'art. 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'art. 468 e presentata alle altre parti processuali” non trova applicazione nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta in sede di appello ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p.).

Cass. pen. n. 2527/2004

L'inutilizzabilità delle informazioni unilateralmente assunte dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria o dal difensore, in violazione del divieto di cui all'art. 430 bis c.p.p. (divieto non derogabile neppure in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 26 della legge n. 63 del 2001), è da intendersi operante solo con riguardo al momento in cui, nel prosieguo del procedimento, debba farsi luogo alla rituale assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle dichiarazioni dei soggetti dai quali le suddette informazioni sono state fornite, giacché solo in quel momento potrebbe verificarsi la loro indebita influenza sulla genuinità della prova, alla cui salvaguardia il citato art. 430 bis è finalizzato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzabile quale semplice riscontro, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, il contenuto di informazioni assunte dal pubblico ministero, in sede di rinnovazione ex art. 26 della legge n. 62/2001, da soggetto che doveva essere sentito in incidente probatorio).

Cass. pen. n. 35213/2001

Il divieto previsto dall'art. 430 bis c.p.p., introdotto dall'art. 25 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella lista di cui all'art. 468 c.p.p., non è applicabile alle deposizioni assunte prima dell'entrata in vigore della citata legge, in virtù del principio tempus regit actum.

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