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Articolo 430 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore

Dispositivo dell'art. 430 Codice di procedura penale

1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.

2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.

Ratio Legis

Il decreto che dispone il giudizio non ha effetto interruttivo delle indagini, potendo queste essere integrate fino alla discussione finale.

Spiegazione dell'art. 430 Codice di procedura penale

Per esigenze legate al necessario accertamento in itinere dei fatti, il legislatore ha stabilito che l'emissione del decreto che dispone il giudizio non impedisce al pubblico ministero di svolgere ulteriori attività investigative, le quali possono addirittura protrarsi sino alla discussione finale in sede dibattimentale.

Tuttavia, l'attività integrativa di indagine non è consentita quando debba tradursi in atti che richiedono la necessaria partecipazione dell'imputato o del suo difensore (v. artt. 365 e ss.).

La documentazione relativa all'attività integrativa va immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarre copia.

In seguito, la documentazione di tali attività può trasmigrare nel fascicolo del pubblico ministero nel caso in cui le parti se ne siano servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento o quest'ultima le ha accolte, ex art. 433 comma 3.

Massime relative all'art. 430 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 51830/2018

La violazione dell'obbligo di immediato deposito nella segreteria del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 430, comma 2, cod. proc. pen., della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine compiuta dal difensore dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio è priva di specifica sanzione processuale, essendo tuttavia demandato al giudice del merito il compito di adottare gli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità, volti a reintegrare la pubblica accusa nelle prerogative di prendere visione degli atti ed estrarne copia. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale, rilevato il mancato deposito del verbale relativo alle dichiarazioni scritte di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, aveva negato la loro utilizzazione ai fini delle contestazioni, non reputando sufficiente a garantire la parità delle parti la mera ostensione del verbale al pubblico ministero prima dell'utilizzo).

Cass. pen. n. 8588/2008

La documentazione relativa alle indagini suppletive svolte dal pubblico ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio deve essere «immediatamente» depositata ai sensi dell'art. 430, comma secondo, c.p.p., ma il termine deve essere correlato alla difficoltà di individuazione degli atti da depositare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto comunque tempestivo il deposito effettuato oltre due mesi dopo la ricezione da parte del pubblico ministero di documentazione compendiata in trentadue faldoni).

Cass. pen. n. 21379/2001

In tema di attività integrativa di indagine consentita ex art. 430 c.p.p. al pubblico ministero anche dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio, i presupposti di natura processuale per ritenere che la documentazione possa essere inserita nel fascicolo del pubblico ministero sono: la pertinenza degli atti integrativi di indagine alla vicenda processuale, la finalizzazione di tali atti alle richieste del pubblico ministero al giudice del dibattimento, la garanzia di conoscenza e disponibilità degli atti stessi mediante il deposito in segreteria della documentazione con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. In tal caso le parti possono chiedere al giudice del dibattimento l'assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 c.p.p., ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni ex artt. 500 e 503 c.p.p.

Cass. pen. n. 4685/1999

È legittimo lo svolgimento, da parte del P.M., di attività investigativa di indagine, consistente nell'autonoma assunzione a verbale di soggetti specificamente indicati da un imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nella successiva utilizzazione delle relative dichiarazioni, una volta assunta la prova testimoniale nel prosieguo del dibattimento, per le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p. Ed invero detta iniziativa, pur non rientrando nell'ortodossia dello schema proprio del procedimento accusatorio per il quale la prova si forma solo in dibattimento, non comporta alcuna specifica violazione di legge idonea a provocare nullità dei verbali dell'attività integrativa di indagine svolta dal P.M., non si riferisce a quegli atti per i quali l'ultima parte dell'art. 430, comma primo, c.p.p., interdice l'attività investigativa, né, infine, determina inutilizzabilità delle relative risultanze, posto che le dichiarazioni in questione, poi utilizzate per le contestazioni, vengono inserite nel fascicolo del pubblico ministero, sono poste a disposizione delle parti e sono, quindi, da queste conosciute preventivamente, con conseguente salvezza sia del diritto di difesa, sia del principio della parità delle parti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 430 Codice di procedura penale

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Anonimo chiede
martedì 12/04/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Il P.M. nel corso del processo può presentare al fascicolo per il dibattimento una nuova prova acquisita tramite un atto di indagine compiuto ex art. 430 c.p.p. in modo arbitrario ovvero senza avere chiesto preventivamente l’autorizzazione al Giudice per compiere la ricerca della prova trascurata nel corso delle indagini preliminari e chiederne l'acquiszione ex art. 507 c.p.p. ?

Cordialità
Consulenza legale i 14/04/2022
Il parere denota una certa confusione della normativa di cui all’articolo 430 e 507 c.p.p.

L’articolo 430, come è dato evincere dal semplice dato testuale, non presuppone affatto che il Pubblico Ministero – o il difensore – prima di svolgere un atto di indagine, chieda l’autorizzazione al giudice.
E’ una facoltà assolutamente libera che prescinde da qualsivoglia autorizzazione del giudicante.

Inoltre, non è affatto vero che l’acquisizione (al fascicolo del dibattimento) di quella prova avvenga attraverso le modalità di cui all’articolo 507 c.p.p. in quanto l’articolo da ultimo menzionato regola una fattispecie del tutto diversa e, segnatamente, la possibilità per il giudice stesso di acquisire una prova in autonomia.
Ad esempio: finità l’istruttoria, il giudice potrebbe avere l’esigenza di sentire un determinato teste o di risentirne uno vecchio e, a quel punto, lo richiama.
E’, come evidente, un potere del giudice del tutto autonomo e slegato da eventuali attività dell’organo inquirente.

Tornando all’articolo 430 c.p.p., dunque, è ben possibile, ad esempio, che il PM proceda al sequestro di un documento e poi lo produca nel dibattimento ex art. 234 c.p.p. senza scomodare i poteri del giudice ex art. 507 c.p.p.


Claudio C. chiede
mercoledì 25/05/2016 - Emilia-Romagna
“Nel corso dell'udienza dibattimentale nel caso in cui un testimone formuli nuove dichiarazioni, sono ammissibili indagini supplettive tese a screditarlo. Nel caso specifico il teste a formali dichiarazioni si è totalmente smentito con precedenti ammissioni adducendo quali motivazioni una sorta di amnesia. Grazie”
Consulenza legale i 06/06/2016
L'art. 430 del c.p.p. stabilisce che:
"1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia".
Inoltre, la Giurisprudenza ha precisato che:

"L'attività integrativa d'indagine da parte del p.m. non è soggetta ad alcun limite cronologico finale e pertanto può essere svolta anche ai fini di presentazioni di richieste di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione è coerente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma 2, cost. posto che il difensore è legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 327 bis, comma 2, c.p.p.)" (cfr. a titolo meramente esemplificativo, Cassazione penale, Sez. I, 12 novembre 2014, n. 50893).
Con specifico riferimento all'attività investigativa del difensore, l'art. 327 bis del c.p.p. stabilisce che:
"1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici".
Nel senso ora indicato, "l'attività integrativa di indagine, non essendo previsti limiti temporali per lo svolgimento delle investigazioni, è sempre esercitabile durante il dibattimento, senza che possa essere circoscritta entro i termini stabiliti dall'art. 468 c.p.p. o in quelli coincidenti con gli adempimenti richiamati dall'art. 493 c.p.p." (cfr. Cassazione Penale, Sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512).
Per concludere, "tra gli atti di indagine che possono essere compiuti dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio rientra l'assunzione, da parte del p.m. o della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, seppure siano raccolte alla presenza del difensore" (cfr. Cassazione Penale, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 23425).