Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36826 del 22 settembre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto per le parti di assumere informazioni da persone giā chiamate a testimoniare, secondo quanto previsto dall'art. 430 bis c.p.p., non č applicabile al giudizio d'appello nell'ipotesi di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

(massima n. 2)

Il divieto posto dall'art. 430 bis c.p.p. alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero e ai difensori di assumere informazioni “dalla persona ammessa ai sensi dell'art. 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'art. 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'art. 468 e presentata alle altre parti processuali” non trova applicazione nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta in sede di appello ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p.).

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