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Articolo 55 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 02/11/2023]

Funzioni della polizia giudiziaria

Dispositivo dell'art. 55 Codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.].

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131, 370 c.p.p.; 77 disp. att.] dall'autorità giudiziaria(1).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Note

(1) Anche quando la polizia agisce dietro impulso del pubblico ministero o del giudice che li autorizza a compiere determinati atti, si tratta comunque di poteri che già spettano alla polizia giudiziaria, ma la cui esecuzione è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Ratio Legis

Da quanto emerge dall'analisi del codice del 1988, la polizia giudiziaria svolge un'attività prevalentemente investigativa: si tratta di un compito che ha una funzione centrale proprio perchè se le prove si acquisiscono nel dibattimento, le fonti di prova sono principalmente acquisite nel corso delle indagini preliminari. Peraltro le funzioni di polizia giudiziaria non si esauriscono in quelle indicate nell'articolo in esame: quest'ultimo tende ad indicarle tipizzando la formalità degli atti che la p.g. può compiere e demanda ad altre previsioni l'individuazione concreta delle modalità di esecuzione degli stessi. La p.g. può infatti compiere sia atti tipici come anche atti atipici che, nel rispetto della legge, siano volti ad individuare il responsabile e a ricostruire il fatto di reato.

Spiegazione dell'art. 55 Codice di procedura penale

Il fondamentale ruolo svolto dalla polizia giudiziaria al sorgere delle indagini preliminari si coglie anche dalla collocazione unitaria, riunita sotto il Titolo III, operata dal legislatore. La notizia di reato è infatti colta dalla polizia giudiziaria tramite l'azione di vigilanza e di impedimento nei confronti della commissione di illeciti (sia penali che amministrativi).

Tutto ciò con la precisazione che le attività necessarie per le decisioni inerenti all'azione penale spetta pur sempre al pubblico ministero. Parimenti, le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria ex art. 56.

Il comma 1 del presente articolo si occupa dell'attività svolta dalla polizia anche di propria iniziativa, operando una tripartizione.

Per quanto riguarda l'attività informativa, essa consiste nell'acquisire la notizia di reato, mediante l'apprensione diretta o mediante ricezione (v. art. 330), per poi riferirla al pubblico ministero ex art. 347.

L'attività investigativa consiste invece nella ricerca dell'autore del reato, con i mezzi di cui all'articolo 348.

Da ultimo, l'attività assicurativa descrive l'attività mediante la quale la polizia giudiziaria mette al riparo da alterazioni, smarrimento ecc. le prove, che poi assumeranno importanza in sede dibattimentale (o in altra sede, a seconda del procedimento).

Il medesimo comma 1 si riferisce anche all'obbligo di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e l'obbligo di impedire che i reati siano portati a conseguenze peggiori. Con il primo principio si tendono a ricomprendere tutti quegli elementi utili per l'applicazione della legge penale, come ad esempio il verbalizzare il comportamento del soggetto autore del reato oppure la gravità del danno. Il secondo principio è invece tipico della polizia di sicurezza.

Il comma 2 descrive le attività della polizia giudiziaria su delega o su ordine dell'autorità giudiziaria. In relazione al pubblico ministero, si evidenziano gli articoli 378 e 348, comma 3 sull'attività guidata, nonché 370 sugli atti delegabili.

In relazione invece al giudice, l'intervento della polizia giudiziaria può essere da lui richiesto per l'accompagnamento coattivo dell'imputato o di altre persone, per l'esecuzione di misure cautelari personali e reali, le perquisizioni ed i sequestri.

A chiari fini definitori, il comma 3 stabilisce che le funzioni di cui sopra sono svolte unicamente dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, così come definiti dall'articolo 57.

Massime relative all'art. 55 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 28727/2011

Le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di P.G., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6, L. 20 luglio 2004, n. 189), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad eseguire il sequestro di animali esotici, per violazione dell'art. 544 ter, c.p., agli agenti della L.I.D.A.).

Cass. pen. n. 21778/2004

Non costituisce «attività di contrasto» soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269 (recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù), quella che consista soltanto nell'accesso a fini investigativi, da parte di personale di polizia giudiziaria, mediante uso di una determinata parola chiave, a files condivisi, senza che tale attività sia accompagnata da quella di acquisto simulato o di intermediazione nell'acquisto dei prodotti esistenti in detti files

Cass. pen. n. 734/2002

In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

Cass. pen. n. 1997/1996

È legittimo il provvedimento con il quale il pubblico ministero autorizza la polizia giudiziaria a sorvegliare, a debita distanza e in modo non invasivo, l'incontro tra un genitore ed il figlio minore al fine di impedire la sottrazione, già verificatasi in passato, di questo da parte del primo poiché tali compiti rientrano tra quelli istituzionali della polizia giudiziaria di ricerca della notizia criminis e di impedimento a che i reati siano portati a più gravi conseguenze. Contro tale provvedimento è comunque inammissibile il ricorso per cassazione, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione e non rientrando tra quelli limitativi della libertà personale.

Cass. pen. n. 3974/1994

Deve considerarsi abnorme e come tale è immediatamente ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il pubblico ministero, quale capo della polizia giudiziaria ed allo scopo di impedire che un reato permanente venga portato ad ulteriori conseguenze, ordini, richiamandosi all'art. 55 c.p.p., lo sgombero di un immobile abusivamente occupato; ai fini del perseguimento dello scopo suddetto, infatti, possono essere utilizzati esclusivamente gli strumenti specificamente preveduti dalle norme processuali penali, tra i quali non rientra il provvedimento di sgombero, atto che è riservato all'autorità amministrativa e travalica le attribuzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, salvo che non costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro. (Nella specie, la Corte ha annullato le ordinanze del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame che avevano dichiarato inammissibili le richieste, rispettivamente, di revoca e riesame del provvedimento de quo, ed ha rilevato che, poiché con esse si denunciava l'abnormità del provvedimento, gli atti dovevano essere rimessi alla stessa Corte di cassazione per la relativa pronuncia).

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