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Articolo 298 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Sospensione dell'esecuzione delle misure

Dispositivo dell'art. 298 Codice di procedura penale

1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione [656] nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena [297 5].

2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

Ratio Legis

Il legislatore si è qui espresso nel senso di una presunzione di compatibilità tra l'espiazione di pena e l'esecuzione della misura cautelare, determinata dalla natura della misura stessa.

Spiegazione dell'art. 298 Codice di procedura penale

Simmetricamente all'articolo precedente, la norma in esame prevede che l'esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un imputato sottoposto ad una misura cautelare personale per un diverso reato determini la sospensione dell'esecuzione di quest'ultima, a meno che gli effetti di tale misura risultino compatibili con l'espiazione della pena.

Al secondo comma il legislatore enuncia in via generale una presunzione di compatibilità, ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 297, stabilendosi che la sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare.

Massime relative all'art. 298 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4152/2015

In tema di sospensione della esecuzione di misure cautelari, il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena.

Cass. pen. n. 24710/2002

È consentito applicare una misura alternativa alla detenzione contestualmente ad una misura cautelare personale, dovendosi solo verificare in concreto l'effettiva compatibilità tra l'una e l'altra con prevalenza, nel caso siano contrastanti, della misura cautelare; tuttavia tale valutazione di compatibilità non può essere effettuata dal Presidente del tribunale di sorveglianza, al quale è demandata solo la verifica preliminare sull'esistenza delle condizioni di legge per la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione.

Cass. pen. n. 5041/1998

Qualora il tribunale della libertà, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applichi la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato prescritto dall'art. 289, comma 2, c.p.p. (come modificato dall'art. 2 L. 16 luglio 1997, n. 234), verificandosi, in mancanza, la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p. per violazione dei diritti della difesa.

Cass. pen. n. 903/1998

La liberazione condizionale può, in linea di principio, essere concessa anche a soggetto che sia sottoposto, per altri fatti, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendosi solo verificare (indipendentemente dalle altre condizioni previste dalla legge), se, in concreto, vi sia o meno incompatibilità fra le limitazioni dipendenti dalla libertà vigilata (da applicarsi in conseguenza della liberazione condizionale) ed il rispetto, ritenuto dalla legge preminente, della misura cautelare; ciò in linea con il principio della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione di pena in regime di misure alternative alla detenzione, affermato dall'art. 298, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 3020/1997

Come si desume chiaramente dall'art. 298 c.p.p., e segnatamente dal secondo comma di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), è da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni tipiche, rispettivamente, delle misure cautelari e delle misure alternative, l'effettiva compatibilità fra le une e le altre, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, delle misure cautelari.

Cass. pen. n. 4717/1996

Ai fini della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall'art. 47, penultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, rilevano soltanto condotte tenute successivamente alla concessione del beneficio. Non può, pertanto, dar luogo a revoca l'emissione di un provvedimento applicativo di misura cautelare relativo a fatti antecedenti alla detta concessione; e ciò considerando anche come, in base al disposto di cui all'articolo 298, comma secondo, c.p.p., sia da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e della misura cautelare, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alle limitazioni connaturali alle due misure anzidette, l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare.

Cass. pen. n. 877/1993

Come si evince chiaramente dall'art. 298 c.p.p. e, segnatamente, dal comma secondo di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), è da ritenere possibile in linea di principio la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354/75 e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni connaturali alla misura alternativa e alla misura cautelare, la effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare. (Nella specie, sulla base di tali principi, è stata affermata la compatibilità tra affidamento in prova al servizio sociale e misura cautelare degli arresti domiciliari).

Cass. pen. n. 56/1993

Dal disposto dell'art. 298 c.p.p., si desume che nei confronti di un medesimo soggetto, il quale versi nella duplice situazione giuridica di imputato e condannato, è possibile la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare e che l'adozione, nei casi in cui è consentita, di una misura alternativa anteriormente all'inizio della esecuzione della pena non è preclusa dalla circostanza che nei confronti del soggetto sia stata applicata, in altro procedimento, una misura cautelare personale. Ne consegue che legittimamente può essere disposta la detenzione domiciliare nei confronti del condannato che si trovi sottoposto, per altro fatto, alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Cass. pen. n. 7227/1991

Il nuovo ordinamento processuale ha recepito il principio della compatibilità tra la custodia cautelare e l'espiazione della pena. Pertanto, l'esecuzione di un ordine con il quale si dispone la carcerazione nei confronti di un soggetto al quale sia stata anche applicata una misura cautelare personale in relazione ad altro procedimento e per il quale non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva di condanna, comporta la sospensione della misura cautelare, soltanto se questa è incompatibile, per motivi intrinseci alla sua struttura, ovvero a causa delle concrete modalità esecutive, con l'espiazione della pena.

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