Cassazione penale Sez. I sentenza n. 56 del 4 marzo 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Dal disposto dell'art. 298 c.p.p., si desume che nei confronti di un medesimo soggetto, il quale versi nella duplice situazione giuridica di imputato e condannato, è possibile la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare e che l'adozione, nei casi in cui è consentita, di una misura alternativa anteriormente all'inizio della esecuzione della pena non è preclusa dalla circostanza che nei confronti del soggetto sia stata applicata, in altro procedimento, una misura cautelare personale. Ne consegue che legittimamente può essere disposta la detenzione domiciliare nei confronti del condannato che si trovi sottoposto, per altro fatto, alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

(massima n. 2)

La coesistenza dell'esecuzione da parte di un medesimo soggetto, il quale versi nella duplice situazione giuridica di imputato e condannato, di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare, consentita dal disposto del secondo comma dell'art. 298 c.p.p., non deroga al principio secondo cui uno stesso giorno (o periodo) di privazione della libertà personale non può essere autonomamente imputato a due diverse pene; come si evince dal quinto comma dell'art. 297 stesso codice, infatti, per quel che concerne la misura cautelare, la coesistenza è limitata al computo ed al decorso dei termini massimi di durata ed il relativo periodo non può essere computato ai fini della determinazione della pena da eseguire ai sensi dell'art. 657, primo comma, c.p.p.

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