Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7227 del 5 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il nuovo ordinamento processuale ha recepito il principio della compatibilitā tra la custodia cautelare e l'espiazione della pena. Pertanto, l'esecuzione di un ordine con il quale si dispone la carcerazione nei confronti di un soggetto al quale sia stata anche applicata una misura cautelare personale in relazione ad altro procedimento e per il quale non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva di condanna, comporta la sospensione della misura cautelare, soltanto se questa č incompatibile, per motivi intrinseci alla sua struttura, ovvero a causa delle concrete modalitā esecutive, con l'espiazione della pena.

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