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Articolo 62 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato

Dispositivo dell'art. 62 Codice di procedura penale

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza [195, 228 c.p.p.](1)(2).

2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori(3).

Note

(1) Presupposto essenziale circa il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato è che queste siano state rese «nel corso del procedimento», dunque né anteriormente né al di fuori di esso; qualora assunta al di fuori del procedimento, la testimonianza non è assoggettata a tale divieto e pertanto può essere utilizzata e dunque valutata dal giudice nelle forme prestabilite dalla legge.
(2) Non è pacifico in giurisprudenza come debbano essere valutate le dichiarazioni rese da soggetti imputati o indagati per reato connesso o collegato ex artt. 12 e 371, lett. b) c.p.p. e se dunque siano assoggettate al predetto divieto. L'orientamento preminente nella corte di cassazione propende per estendere il divieto anche nei confronti dei predetti soggetti.
(4) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Ratio Legis

Scopo della norma è evitare che il diritto dell'imputato/persona sottoposta ad indagini a non rendere dichiarazioni, o comunque, al suo silenzio ex art. 63 venga eluso tramite le dichiarazioni effettuate con la testimonianza de relato. In ordine alle predette dichiarazioni è necessario vi siano fonti il più possibile attendibili, preferibilmente tramite dichiarazioni scritte, a cui si può ricorrere nei limiti e nelle forme previste dalla legge.

Spiegazione dell'art. 62 Codice di procedura penale

Gli articoli che vanno dal 62 al 65 c.p.p. riguardano tutti le dichiarazioni rese da soggetti a vario titolo nel procedimento penale, e mirano tutti ad assicurare la correttezza dei rapporti con l'autorità procedente, sin dall'inizio delle indagini.

Ai sensi della presente norme, le dichiarazioni comunque rese dall'imputato e dalla persona sottoposta alle indagini nel corso del procedimento non possono formare oggetto di testimonianza. Tali dichiarazioni possono aversi in differenti momenti, vale a dire con le dichiarazioni sollecitate (v. artt. 294, 299, 301, 302, 364 e 391) e quelle che il soggetto rende di propria iniziativa (v. artt. 350, comma 7, 374, 415 bis, 421 e 422).

Non solo, la disposizione del comma 1 vale anche nei confronti di chi abbia reso dichiarazioni autoindizianti e nei confronti di coloro che sin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti come testimoni.

Ai sensi del comma 2, il divieto si estende anche alle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici atti a prevenire nuovi delitti sessuali ai danni di minori. Appare infatti chiaro che se l'imputato non si sentisse in tal modo giuridicamente tutelato, non percepirebbe quel senso di fiducia nei confronti del personale di supporto, e ciò influirebbe non poco sul corretto andamento della terapia.

L'inosservanza del divieto determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali eventualmente acquisite.

A causa della sua natura oggettiva, il divieto vale anche nei confronti di chi, avendolo appreso da altri, riferisca di tali dichiarazioni.

Massime relative all'art. 62 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 15760/2017

È legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto - subito dopo la commissione del fatto - in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura).

Cass. pen. n. 14714/2017

Alle dichiarazioni rese ad agente "infiltrato" da soggetto poi qualificato come indagato o imputato non si applica né il divieto posto dall'art. 62 cod. proc. pen., né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato.

Cass. pen. n. 39216/2013

Alle dichiarazioni rese ad agente "infiltrato" da soggetti poi qualificati come indagati o imputati non si applica né il divieto posto dall'art. 62 cod. proc. pen., né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetti poi indagati e condannati per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso).

Cass. pen. n. 7127/2012

Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini. (Nella specie l'indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse).

Cass. pen. n. 5636/2008

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso.

Cass. pen. n. 25096/2004

L'ammissibilità della testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato fuori del procedimento si desume a contrario dall'art. 62 c.p.p., che vieta la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento. Conseguentemente non è vietata la deposizione sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (nella specie, è stata ritenuta e utilizzabile la testimonianza indiretta in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato al compagno di cella nel corso del dibattimento).

Cass. pen. n. 36747/2003

Non è acquisibile al processo né, ove acquisita, è utilizzabile come prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 c.p.p.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli artt. 62 e 195, comma 4 stesso codice. (A sostegno di tale principio la Corte ha osservato che la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 c.p.p., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione).

Cass. pen. n. 18765/2003

Il principio sancito dagli artt. 62 e 63, comma 2, c.p.p., della inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese dall'indagato, ancorché di reato connesso o collegato, deve essere inteso in relazione alla sua ratio, che è ispirata alla garanzia del diritto di difesa; conseguentemente sono inutilizzabili solo le dichiarazioni dalle quali possano emergere elementi accusatori a carico del dichiarante o di quei soggetti processuali che si trovino, in quanto coindagati o indagati di reati connessi o collegati, in una posizione analoga o parallela, mentre sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni di contenuto favorevole all'indagato (o ai coindagati) e quelle attinenti a reati non connessi o collegati, per le quali il deponente assume la qualità di testimone. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto, parte offesa del reato di molestie sessuali, indiziata del delitto di lesioni volontarie successivamente commesso in danno del molestatore).

Cass. pen. n. 32464/2001

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato (art. 62 c.p.p.) riguarda anche le dichiarazioni rese, dalla persona poi sottoposta alle indagini, nel corso di un'attività amministrativa (ispettiva o di vigilanza), atteso che l'art. 220 att. c.p.p. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l'esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza dei giudici di merito, fondata sulla deposizione testimoniale resa da un vigile urbano, il quale riferiva di fatti appresi - con ogni probabilità – dallo stesso imputato, nel corso di un'indagine ispettiva).

Cass. pen. n. 7255/2000

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 c.p.p., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo, giacché, in quest'ultima ipotesi, il divieto non può operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. (Fattispecie relativa alla deposizione di un ispettore del lavoro il quale aveva riferito sulle dichiarazioni a lui rilasciate dall'imputato, già attinto da indizi di reità, nel corso di ispezione amministrativa).

Cass. pen. n. 2245/1999

Il divieto di testimonianza posto dall'art. 62 c.p.p. ha per oggetto le dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato nel corso del procedimento; detto divieto non sussiste, invece, in ordine a dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese fuori dal procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente valutate dal giudice di merito.

Cass. pen. n. 779/1999

Il divieto di testimonianza posto dall'art. 62 c.p.p. ha per oggetto le dichiarazioni rese dall'indagato con riferimento al fatto relativamente al quale egli è stato sentito. Detto divieto non opera pertanto qualora il contenuto di tali dichiarazioni rilevi ai fini dell'accertamento di altra ipotesi di reato, oggetto di distinto procedimento penale. (Fattispecie nella quale un soggetto, sentito da ufficiali di polizia giudiziaria in relazione a un incendio, per il quale, a seguito delle sue ammissioni, erano emersi profili di responsabilità penale a suo carico, con conseguente interruzione dell'assunzione delle informazioni a norma dell'art. 63 c.p.p., aveva successivamente affermato che detti pubblici ufficiali avevano falsificato il relativo verbale: la Suprema Corte ha affermato che correttamente nel procedimento per calunnia instaurato a carico di detto soggetto gli ufficiali di polizia giudiziaria erano stati assunti come testimoni in ordine al contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nell'ambito del procedimento relativo all'incendio).

Cass. pen. n. 669/1999

In tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, al medesimo è applicabile la speciale causa di giustificazione di cui agli artt. 97 e 98 del D.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente esclusione dell'antigiuridicità del fatto. Ne consegue che, avendo l'ufficiale di polizia giudiziaria operato lecitamente, egli non ha mai rivestito la qualità di indagato e non è pertanto al medesimo applicabile il divieto di utilizzazione delle sue dichiarazioni previsto dall'art. 63 c.p.p., dovendo a detto soggetto essere invece riconosciuto la qualità sostanziale e processuale di testimone.

Cass. pen. n. 7844/1998

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 c.p.p. è relativo alle dichiarazioni rese da persona che ha già assunto tale qualità nel corso del procedimento, sicché non concerne la fattispecie in cui il verbalizzante riferisce di dichiarazioni spontanee rese dal soggetto prima che assumesse tale veste.

Cass. pen. n. 2307/1998

Il disposto dell'art. 62 c.p.p. vieta l'assunzione di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. Tale disposto, per il suo tenore letterale (uso dell'avverbio «comunque») e il collegamento sistematico con altre norme preclusive dell'utilizzo di dichiarazioni dell'indiziato (quali in particolare quelle di cui agli artt. 350, comma 7, 513, comma 1 e 2 e 63 cpv. c.p.p.), ha, con riferimento alle dichiarazioni rese all'interno del procedimento e per ragioni ad esso connesse, carattere assoluto e generale e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate o dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso l'utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di P.G. sulle dichiarazioni del denunciante, dal momento che chi le riceveva si era già perfettamente reso conto della loro inattendibilità e della idoneità ad integrare gli estremi della simulazione di reato).

Cass. pen. n. 1732/1997

I c.d. «agenti provocatori» non possono testimoniare, ostandovi il disposto di cui all'art. 62 c.p.p., sulle dichiarazioni comunque rese da coloro con i quali sono venuti in contatto e che, con l'acquisizione della notizia di reato, abbiano già assunto veste di indagati per facta concludentia, sempre che dette dichiarazioni siano rappresentative di fatti precedenti, non operando, invece, il divieto di cui al citato art. 62 c.p.p. relativamente alle condotte constatate dagli agenti ed alle dichiarazioni che ad esse eventualmente si accompagnino, ivi comprese quelle che abbiano ad oggetto la programmazione di condotte future, dal momento che tali condotte e dichiarazioni hanno valenza di fatti storici, sottratti, come tali, all'ambito di operatività del divieto in questione.

Le dichiarazioni rese all'agente di polizia giudiziaria che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore, devono essere collocate all'interno del procedimento, poiché il venditore deve considerarsi di fatto indagato non appena si stabilisce il contratto con l'apparente acquirente. Tuttavia ad esse non si applica il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p., poiché tale divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte. Non può trovare neanche applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal secondo comma dell'art. 63 c.p.p. poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma inserendosi invece in un contesto commissivo, realizzando con esse la stessa condotta materiale del reato.

Cass. pen. n. 2389/1997

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato si riferisce non a qualsiasi frase pronunciata da un soggetto nel corso di atti che sono ancora fuori di un procedimento, ma solo a dichiarazioni formali, che siano indizianti di reità, rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

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