Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2245 del 25 settembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di testimonianza posto dall'art. 62 c.p.p. ha per oggetto le dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato nel corso del procedimento; detto divieto non sussiste, invece, in ordine a dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese fuori dal procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente valutate dal giudice di merito.

(massima n. 2)

La previsione della possibilitā di partecipazione del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura stessa all'udienza del tribunale del riesame non č stata inserita anche con riferimento alla misura cautelare reale. Infatti gli artt. 324 e 325 c.p.p. non sono stati modificati dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 652, diversamente dall'art. 309 nel quale č stata introdotta tale previsione. Ne deriva che il pubblico ministero legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale menzionato č soltanto quello presso questo ufficio.

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