Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32464 del 29 agosto 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato (art. 62 c.p.p.) riguarda anche le dichiarazioni rese, dalla persona poi sottoposta alle indagini, nel corso di un'attivitā amministrativa (ispettiva o di vigilanza), atteso che l'art. 220 att. c.p.p. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l'esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza dei giudici di merito, fondata sulla deposizione testimoniale resa da un vigile urbano, il quale riferiva di fatti appresi - con ogni probabilitā – dallo stesso imputato, nel corso di un'indagine ispettiva).

(massima n. 2)

La testimonianza indiretta č utilizzabile (art. 195, comma 7, c.p.p.) solo in caso di irreperibilitā del testimone primario, non anche nel caso in cui ne risulti impossibile l'identificazione, atteso che la legge - prescindendo dalla volontā del dichiarante - pone a carico della parte che abbia interesse all'utilizzazione della testimonianza indiretta o, in mancanza, del giudice, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'obbligo di compiere ogni accertamento utile all'identificazione del testimone diretto, in vista del diritto delle parti di chiederne l'escussione.

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