Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2389 del 12 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato si riferisce non a qualsiasi frase pronunciata da un soggetto nel corso di atti che sono ancora fuori di un procedimento, ma solo a dichiarazioni formali, che siano indizianti di reitą, rese all'autoritą giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

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