Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3115 del 29 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

È ammissibile, in caso di contrasto, il conflitto tra tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale. Infatti, e come emerge dalla relazione al D.L.vo n. 51 del 1998, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 33 quinquies, c.p.p.) non è considerata dalla legge “una questione di mera distribuzione degli affari interna all'ufficio”, ma dà luogo ad un vizio che può essere rilevato d'ufficio o eccepito dalle parti e comportare, persino, l'annullamento della sentenza e la regressione del procedimento (art. 33 octies, c.p.p.). Deve pertanto concludersi che la situazione di contrasto che può verificarsi all'interno dello stesso tribunale tra gli organi che lo compongono, non potendo essere risolta con provvedimenti di natura ordinatoria emanati dal capo dell'ufficio, dia luogo ad una situazione di “crisi” processuale, che configura uno dei casi analoghi di conflitto previsti dall'art. 28, comma 2, c.p.p., la cui risoluzione è rimessa alla Corte regolatrice.

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