1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, [commi 1, 3 e 4,] (1) del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33bis o da altre disposizioni di legge.
Note
Il nuovo testo individua nello specifico i reati che debbano essere attribuiti alla competenza del tribunale monocratico, quali, appunto, la normativa in materia di stupefacenti. Se il testo originario attribuiva alla cognizione del giudice monocratico anche la fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 80 del d.p.r. 309/1990 (escludendo le ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 del predetto articolo) con la modifica intervenuta nel 2000 con l'art. 2 del d.l n. 82 del 7 aprile, convertito nella l. n. 144 del 5 giugno tutte le ipotesi aggravate dell'art. 80 del predetto d.p.r. appartengono all'attribuzione del giudice in composizione collegiale.
Ciò è avvenuto a causa della effettiva differenza tra il limite edittale previsto dalla summenzionata aggravante ed il quantitativo sanzionatorio in termini di pena edittale normalmente attribuito alla cognizione del giudice monocratico.