(massima n. 1)
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale comporta la nullità sia della sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, ritenuta la sussistenza di una circostanza aggravante in fatto contestata, abbia deciso in merito ad una fattispecie non più attribuita alla sua cognizione anziché procedere alla trasmissione degli atti all'organo collegiale, sia della sentenza di secondo grado con la quale sia stata disattesa la relativa eccezione di nullità proposta in sede di impugnazione della sentenza monocratica. (Fattispecie in tema di estorsione aggravata, in cui la Corte, nell'annullare senza rinvio le sentenze di appello e di primo grado con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente, ha ritenuto la tempestività dell'eccezione formulata per la prima volta dalla difesa con i motivi di appello, in quanto la questione relativa all'inosservanza delle norme sulla composizione del tribunale non era emersa prima della riqualificazione operata in sede di decisione, né la difesa avrebbe potuto rilevarla in relazione ad una originaria imputazione per la quale il processo appariva legittimamente instaurato).