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Articolo 553 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 31/12/2022]

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

Dispositivo dell'art. 553 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale)
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

__________________

(1) Tale adempimento segue la notifica del decreto di citazione all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

Ratio Legis

Tale disposizione si spiega alla luce del fatto che ove vi sia un decreto di citazione non sarà presente la fase di udienza preliminare.

Spiegazione dell'art. 553 Codice di procedura penale

In seguito all'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, segue un'attività di estrema importanza per la fase dibattimentale, ovvero la formazione del fascicolo per il dibattimento, cui provvede il pubblico ministero, il quale in seguito lo trasmette al giudice unitamente al decreto di citazione, immediatamente dopo la notificazione. Mentre ai sensi dell'art. 431, il fascicolo in parola è formato nel contraddittorio delle parti, qui esso viene formato dal pubblico ministero, e questo assume particolare rilievo se si considera la possibilità di concordare l'acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o della documentazione relativa alle indagini difensive. Per contro, nei procedimenti a citazione diretta, l'accordo delle parti potrà essere raggiunto solo nel corso dell'udienza di comparizione ex art. 555, comma 4.

I fascicoli sono due:

  • uno per il dibattimento, da trasmettere alla cancelleria del giudice competente per la fase dibattimentale unitamente al decreto che dispone il giudizio ed all'eventuale provvedimento di applicazione di misure cautelari (se ancora in esecuzione);

  • l'altro, il fascicolo del pubblico ministero, destinato ad essere conservato nella segreteria del p.m., con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.

Il sistema del doppio fascicolo nasce dall'esigenza di impedire che il giudice del dibattimento possa essere influenzato dal contenuto degli atti di indagine preliminare che non hanno valore di prova ed esauriscono la loro funzione con il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo ipotesi eccezionali di recupero dibattimentale.

Massime relative all'art. 553 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 38703/2013

Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese. (Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all'imputato di difendersi nel merito delle accuse).

Cass. pen. n. 45818/2012

La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non é espressamente prevista dall'art. 552, comma secondo, c.p.p. e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 c.p.p..

Cass. pen. n. 3/1995

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari della pretura decide, ai sensi dell'art. 553, comma secondo, c.p.p., sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero. Detta inammissibilità manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., non dando essa luogo ad alcuna ingiustificata differenziazione fra procedimento pretorile e procedimento ordinario, nè lasciando senza tutela l'interesse pubblico al promuovimento dell'azione penale.

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