In seguito all'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, segue un'attività di estrema importanza per la fase dibattimentale, ovvero la formazione del
fascicolo per il dibattimento, cui provvede il pubblico ministero, il quale in seguito lo trasmette al giudice unitamente al decreto di citazione, immediatamente dopo la notificazione. Mentre ai sensi dell'art.
431, il fascicolo in parola è formato nel
contraddittorio delle parti, qui esso viene formato dal pubblico ministero, e questo assume particolare rilievo se si considera la possibilità di concordare l'acquisizione di atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero o della documentazione relativa alle indagini difensive. Per contro,
nei procedimenti a citazione diretta, l'accordo delle parti potrà essere raggiunto solo nel corso dell'udienza di comparizione ex art. 555, comma 4.
I fascicoli sono due:
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uno per il dibattimento, da trasmettere alla cancelleria del giudice competente per la fase dibattimentale unitamente al decreto che dispone il giudizio ed all'eventuale provvedimento di applicazione di misure cautelari (se ancora in esecuzione);
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l'altro, il fascicolo del pubblico ministero, destinato ad essere conservato nella segreteria del p.m., con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
Il sistema del doppio fascicolo nasce dall'esigenza di impedire che il giudice del dibattimento possa essere influenzato dal contenuto degli atti di indagine preliminare che non hanno valore di prova ed esauriscono la loro funzione con il
rinvio a giudizio dell'imputato, salvo ipotesi eccezionali di recupero dibattimentale.