1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione(1).
Note
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale)
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale)
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
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(1)
Tale adempimento segue la notifica del decreto di citazione all'imputato, al difensore e alla persona offesa.