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Articolo 554 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Atti urgenti

Dispositivo dell'art. 554 Codice di procedura penale

1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467(1) e provvede sulle misure cautelari [272-325] fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento [431], non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

Note

(1) Dato il richiamo all'art. 467, si tratta di quegli atti che nel corso delle indagini preliminari possono consentire il ricorso all'incidente probatorio, per la cui assunzione devono rispettarsi le forme previste per il dibattimento (artt. 392 ss).

Ratio Legis

La norma in esame è tesa a risolvere il problema relativo all'individuazione dell'organo giurisdizionale competente ad assumere i c.d. atti urgenti, nonchè a provvedere sulle misure cautelari.

Spiegazione dell'art. 554 Codice di procedura penale

La norma in esame adatta le peculiarità del rito con citazione diretta a giudizio alla necessità di prevedere quale sia l'organo giurisdizionale deputato a provvedere all'assunzione degli atti urgenti e ad adottare misure cautelari dal momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, sino alla relativa trasmissione, insieme al fascicolo per il dibattimento, al giudice dibattimentale.

All'interno del richiamato art. 467, ai sensi del quale il presidente del tribunale o della corte d'assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili nei casi previsti dall'art. 392 (incidente probatorio), osservando le forme stabilite per il dibattimento. In tal guisa, la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio, nei casi di citazione diretta a giudizio, copre l'intero iter predibattimentale.

In sintesi, nel corso delle indagini preliminari trova applicazione l'art. 392, dal momento in cui avviene l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, trova dapprima applicazione la presente norma e successivamente, dopo la trasmissione del fascicolo al giudice per il dibattimento (v. art. 553), l'art. 467, in forza del rinvio generale alle disposizioni sul procedimento ordinario, come previsto dall'art. 549.

Massime relative all'art. 554 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14771/2017

È abnorme il provvedimento del GIP che, sulla richiesta di archiviazione e conseguente dissequestro proposta dal pubblico ministero, si limiti a restituire gli atti a quest'ultimo, affinchè provveda in ordine al dissequestro, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di archiviazione, determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento.

Cass. pen. n. 3506/1998

Attesa la maggior semplicità e speditezza del giudizio pretorile, le esigenze del contraddittorio in relazione alla decisione di archiviazione sono soddisfatte anche senza lo svolgimento di una udienza in camera di consiglio, ma soltanto in base ad un contraddittorio meramente cartolare, facultando cioè la persona offesa a formulare le proprie richieste per iscritto e facendo obbligo al Gip di valutarle adeguatamente.

Cass. pen. n. 24/1995

L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 c.p.p.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale, e il contraddittorio documentale per i procedimenti di competenza del pretore. (Fattispecie relativa ad opposizione della persona offesa ad ordinanza di archiviazione del Gip presso la pretura circondariale, oggetto di ricorso per cassazione nel quale l'opponente lamentava che il giudice di merito aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto già acquisite e sufficienti per escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato).

Qualora il pubblico ministero presso la pretura circondariale abbia formulato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo, in caso di opposizione a tale richiesta della persona offesa dal reato, non ha l'obbligo di fissare — come è previsto nel procedimento dinanzi al Gip presso il tribunale — l'udienza in camera di consiglio, ma può decidere con ordinanza de plano, in base a un contraddittorio meramente cartolare, in coerenza al principio di semplificazione del procedimento pretorile.

Cass. pen. n. 1376/1995

È abnorme e deve essere annullato il provvedimento con il quale il Gip, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione del P.M. avanzata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, richiede nuove indagini e fissa un termine per il loro espletamento

Cass. pen. n. 1378/1995

È da considerarsi abnorme la decisione con la quale il Gip presso la pretura, a fronte della richiesta del P.M. di emettere decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, invece di adottare alcuno dei provvedimenti che il codice di rito gli consente, vale a dire disporre l'archiviazione, chiedere approfondimento di investigazione, invitare il P.M. ad elevare rubrica, restituisca gli atti al procuratore della Repubblica per provvedere al dissequestro di oggetti a suo tempo sottoposti a vincolo di cautela reale ai fini probatori.

Cass. pen. n. 3824/1994

In materia di richiesta di archiviazione rivolta dal P.M. al Gip nel procedimento pretorile, il thema decidendum che investe il giudice richiesto dell'archiviazione non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma del ben più ampio potere di apprezzare se le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della «inazione» del pubblico ministero. Pertanto, nulla si oppone a che il giudice inviti il P.M. a svolgere le ulteriori indagini, che ritenga necessarie, su una diversa regiudicanda, poiché, altrimenti opinando, si delegherebbe all'arbitrio dell'organo assoggettato al controllo il potere di ritagliare la quantità e la qualità dell'intervento del controllore. Del resto a simile risultato converge anche il rilievo che, ove gli elementi raccolti siano ritenuti sufficienti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il Gip ben può immediatamente disporre la formulazione della diversa imputazione.

Cass. pen. n. 1604/1994

È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento (nella specie pretore) che dichiari la nullità dell'ordinanza con cui il Gip abbia rigettato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero restituendogli gli atti e imponendogli la formulazione dell'imputazione ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 555 e seguenti, c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha escluso che in un caso del genere possa configurarsi un caso analogo di conflitto, ma non perché l'art. 28, secondo comma, c.p.p. disciplina espressamente il caso di contrasto tra Gip e giudice dibattimentale, quanto piuttosto perché il provvedimento del primo è inoppugnabile e, in ogni caso, sottratto a qualsiasi sindacato del secondo che ha l'obbligo di giudicare, se ritualmente investito di citazione a giudizio).

Cass. pen. n. 4473/1992

L'ordinanza con la quale il G.I.P. presso la pretura rigetta la richiesta di archiviazione e dispone che il P.M. formuli l'imputazione non è impugnabile, stante il principio della tassatività delle impugnazioni, posto dall'art. 568 c.p.p.

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