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Articolo 584 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Notificazione della impugnazione

Dispositivo dell'art. 584 Codice di procedura penale

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato [153] al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.

Ratio Legis

La norma in esame risponde a precise esigenze di garanzia.

Spiegazione dell'art. 584 Codice di procedura penale

Ai sensi della norma in commento, l'atto di impugnazione deve essere comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice che ha emesso il provvedimento ed è notificato alle parti private senza ritardo, il tutto a cura della cancelleria.

Ovviamente la previsione di cui sopra trova la propria ratio nel consentire alle altre parti di prendere conoscenza dell'altrui impugnazione ed è funzionale agli istituti dell'appello incidentale e del ricorso per saltum.

Va comunque precisato che l'inadempimento da parte della cancelleria non rappresenta una causa d'inammissibilità, ma, per contro, determina la regressione del procedimento, con restituzione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti mancati, ed impedisce che continui a decorrere il termine per proporre appello in via incidentale odi il ricorso per saltum.

Al fine di semplificare gli adempimenti della cancelleria, le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per le notificazioni di cui sopra e, in caso di mancato deposito, alle copie provvede la cancelleria a spese dell'impugnante.

Massime relative all'art. 584 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 15445/2015

L'art. 584 c.p.p., nel disporre che l'atto di impugnazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private senza ritardo, intende garantire al soggetto che non abbia proposto nei termini l'impugnazione la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, al fine di contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata dalla parte contrapposta; ne consegue che l'impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modificazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati.

Cass. pen. n. 47412/2013

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

Cass. pen. n. 978/2012

L'appello principale proposto da uno dei coimputati non deve essere notificato agli altri imputati, che non si siano avvalsi autonomamente del loro potere d'impugnazione, perché in capo a questi non v'è interesse alla proposizione dell'appello incidentale, che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa.

Cass. pen. n. 3481/2008

L'appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all'imputato appellante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado.

Cass. pen. n. 30980/2007

In materia di impugnazioni, l'omessa notificazione all'imputato del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile non dà luogo all'inammissibilità del gravame, né impone di dare corso alla notifica non eseguita, quando risulti, in capo al destinatario, la conoscenza dell'atto di impugnazione. (Nel caso di specie, la Corte ha osservato che dall'omessa notifica nessun pregiudizio era derivato all'imputato, che aveva avuto comunque conoscenza dell'atto attraverso le forme e con le modalità previste per il giudizio di impugnazione, avendo depositato una memoria difensiva nella quale venivano analizzate e confutate le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di merito).

Cass. pen. n. 31408/2004

L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione.

Cass. pen. n. 48900/2003

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce né l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p., né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.; l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'appello del pubblico ministero all'imputato non avesse determinato alcun concreto pregiudizio, risolvendosi in una irritualità priva di effetti, in quanto l'imputato, assolto in primo grado ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., non aveva interesse ad impugnare, non essendo comunque modificabile la conclusiva statuizione assolutoria).

Cass. pen. n. 12878/2003

In tema di impugnazioni, la notifica del relativo atto alla parte privata non impugnante a cura della cancelleria, prevista dall'art. 584 c.p.p., va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non del difensore.

L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione.

Cass. pen. n. 14443/1999

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.). Unico effetto della violazione della norma S quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

Cass. pen. n. 11017/1999

In tema di impugnazioni, poiché l'art. 584 c.p.p. dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato al P.M. e notificato alle parti private, e poiché trattasi di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell'altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, la mancata notificazione all'imputato della impugnazione del procuratore generale e dei relativi motivi gli impedisce di esercitare, a sua volta, il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale. (Fattispecie in cui, avverso la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato, era stata proposta impugnazione dalla parte civile e dal P.M., ma solo la prima era stata notificata all'imputato, che aveva, a sua volta, proposto appello incidentale. Con la pronuncia sopra riportata, la Corte ha chiarito che il giudice di secondo grado aveva erroneamente rigettato l'eccezione proposta dall'imputato, sul presupposto che costui, con l'appello incidentale e con i motivi nuovi, si era di fatto difeso nei confronti di entrambi gli appellanti).

Cass. pen. n. 6323/1999

L'impugnazione del pubblico ministero deve ritenersi ammissibile allorché è ritualmente notificata all'imputato come prescritto dall'art. 584 c.p.p. La norma non richiede altresì che la notifica debba essere effettuata anche al difensore di costui.

Cass. pen. n. 8413/1998

L'omissione della notifica dell'atto di appello, pur comportando la mancata decorrenza del termine per proporre il gravame incidentale, non produce l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo tale sanzione compresa tra quelle tassativamente indicate dall'art. 591 c.p.p.

Cass. pen. n. 4088/1998

L'omessa notifica dell'atto d'impugnazione del pubblico ministero all'imputato non costituisce causa di nullità né d'inammissibilità dell'impugnazione perché, sebbene l'omissione di tale incombente comporti la mancata decorrenza del termine concesso dalla legge per proporre appello incidentale, la disposizione dell'art. 584 c.p.p. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini impugnazione, la possibilità di avvalersi di tale mezzo di gravame incidentale per contrastare la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.

Cass. pen. n. 973/1997

Nel procedimento di sorveglianza la notificazione del provvedimento camerale ricorribile per cassazione è dovuta anche al difensore non abilitato a ricorrere per cassazione, in quanto egli è pur sempre abilitato ad assistere l'interessato e a prestare la propria consulenza legale, anche in ordine all'opportunità, per lui, di avvalersi dei mezzi di impugnazione consentiti, esperibili eventualmente da altro difensore o dalla parte personalmente. (In motivazione, la S.C. ha anche precisato che, nel procedimento di sorveglianza si applica la disposizione di cui all'art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo).

Cass. pen. n. 745/1997

L'omessa notifica dell'atto di impugnazione del P.M. all'imputato non costituisce causa di nullità, né di inammissibilità dell'impugnazione, poiché — pur comportando l'omissione dell'incombente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte dell'interessato, di eventuale appello incidentale — la disposizione dell'art. 584 c.p.p. tende precipuamente a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini l'impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale per contrastare la pretesa principale avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.

Cass. pen. n. 7173/1996

L'omessa notifica dell'impugnazione di cui all'art. 584 c.p.p. non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dall'impugnazione medesima, in quanto non compresa tra le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 c.p.p. Il giudice del gravame è, però, tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle dovute notificazioni, qualora accerti che l'impugnazione non è stata notificata e non gli risulti aliunde che la parte, alla quale sarebbe spettata la notificazione, abbia avuto conoscenza dell'atto di impugnazione.

Cass. pen. n. 11864/1995

L'omessa notificazione dell'impugnazione non ne determina la inammissibilità, ma ha come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato e nei casi in cui è consentito, dell'appello incidentale. (In motivazione, la Suprema Corte ha osservato che tale omissione non è prevista né tra le cause di inammissibilità tassativamente elencate dalla legge, né tra le cause di nullità di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., aggiungendo che essa non comporta alcun pregiudizio nei confronti della persona contro la quale la impugnazione è proposta, in quanto questa ha piena conoscenza del contenuto dell'atto attraverso il contraddittorio che si instaura nel giudizio di impugnazione).

Cass. pen. n. 9344/1994

La disposizione dell'art. 584 c.p.p. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini l'impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, per contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata da altra rispetto a lei contendente. Ne deriva che l'impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modificazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati.

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