Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11864 del 4 dicembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omessa notificazione dell'impugnazione non ne determina la inammissibilità, ma ha come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato e nei casi in cui è consentito, dell'appello incidentale. (In motivazione, la Suprema Corte ha osservato che tale omissione non è prevista né tra le cause di inammissibilità tassativamente elencate dalla legge, né tra le cause di nullità di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., aggiungendo che essa non comporta alcun pregiudizio nei confronti della persona contro la quale la impugnazione è proposta, in quanto questa ha piena conoscenza del contenuto dell'atto attraverso il contraddittorio che si instaura nel giudizio di impugnazione).

(massima n. 2)

La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello senza il rispetto del termine di comparizione di venti giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p., determina una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. (Fattispecie nella quale l'inosservanza del termine riguardava i difensori di entrambi gli imputati, uno dei quali soltanto ricorrente sul punto; la Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito, disponendo nuovo giudizio nei riguardi di entrambi i ricorrenti).

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