Cassazione penale Sez. I sentenza n. 745 del 3 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica dell'atto di impugnazione del P.M. all'imputato non costituisce causa di nullità, né di inammissibilità dell'impugnazione, poiché — pur comportando l'omissione dell'incombente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte dell'interessato, di eventuale appello incidentale — la disposizione dell'art. 584 c.p.p. tende precipuamente a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini l'impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale per contrastare la pretesa principale avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.

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