Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4088 del 2 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica dell'atto d'impugnazione del pubblico ministero all'imputato non costituisce causa di nullitą né d'inammissibilitą dell'impugnazione perché, sebbene l'omissione di tale incombente comporti la mancata decorrenza del termine concesso dalla legge per proporre appello incidentale, la disposizione dell'art. 584 c.p.p. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini impugnazione, la possibilitą di avvalersi di tale mezzo di gravame incidentale per contrastare la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.

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