Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12878 del 20 marzo 2003

(4 massime)

(massima n. 1)

Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato č consentito anche nel caso di ipotesi criminosa gią perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilitą della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualitą e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicitą, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era gią stata ultimata).

(massima n. 2)

In tema di impugnazioni, la notifica del relativo atto alla parte privata non impugnante a cura della cancelleria, prevista dall'art. 584 c.p.p., va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non del difensore.

(massima n. 3)

In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilitą della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilitą del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensivitą.

(massima n. 4)

L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dą luogo all'inammissibilitą del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione.

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