Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14443 del 23 dicembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce l'inammissibilitą della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullitą del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullitą di cui all'art. 178 c.p.p.). Unico effetto della violazione della norma S quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

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