Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 153 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 153 Codice di procedura penale

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta(1).

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità previste dall’articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall’articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell’atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.


__________________

(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. d) n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Nell’ottica di una più ampia modifica del sistema delle notifiche, le regole introdotte con la riforma Cartabia nell’art. 148 del c.p.p. hanno reso necessario modificare l’art. 153 c.p.p., prevedendo che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con le modalità telematiche.

Spiegazione dell'art. 153 Codice di procedura penale

Nell’ottica di una più ampia rinnovazione del sistema delle notifiche nel procedimento penale, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha inciso sull’art. 153 c.p.p., adeguandolo ai principi dettati dal nuovo art. 148 del c.p.p. e, quindi, introducendo la modalità telematica come regola principale e, solo in via sussidiaria, la modalità analogica con consegna di copia cartacea dell’atto nella segreteria.

Ai sensi dell’art. 153 c.p.p., rispetto al caso in cui il pubblico ministero è destinatario della notifica, si deve fare una distinzione: il caso della notificazione effettuata dalle parti (comma 1) e il caso delle comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice (comma 2).

Il comma 1 dell’art. 153 c.p.p. prende in considerazione le notificazioni effettuate dalle parti.
Ai sensi della norma (modificato dalla riforma Cartabia), la notificazione avviene con le modalità telematiche.
Se la notifica telematica non è possibile per espressa previsione di legge o per assenza o inidoneità di un domicilio digitale o per impedimenti tecnici, la notificazione viene effettuata direttamente dalla parte con consegna di copia dell’atto in formato analogico presso la segreteria del pubblico ministero. In tal caso, il pubblico ufficiale provvede ad annotare sull’originale e sulla copia le generalità del soggetto che ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Il comma 2 disciplina le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice.
Gli atti e i provvedimenti del giudice sono comunicati al pubblico ministero a cura della cancelleria negli stessi modi previsti per le notificazioni delle parti (modalità informatica e, in via sussidiaria, modalità analogica con consegna di copia nella segreteria). Ciò a meno che il pubblico ministero prenda visione dell’atto, sottoscrivendolo. In questo caso, il pubblico ufficiale addetto annota, sull’originale dell’atto, l’eseguita la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Le modifiche operate all’art. 153 sono conseguenza necessitata delle regole principali e sussidiarie introdotte all’art. 148, per prevedere che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con le modalità telematiche.

Massime relative all'art. 153 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41961/2024

La richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato all'esito della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può essere trasmessa al pubblico ministero anche mediante fax, telegramma o lettera raccomandata, purché la sua sottoscrizione risulti autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato, sì da assicurare l'identificazione del soggetto privato legittimato a formulare l'istanza. (Dichiara inammissibile, Corte Appello L'Aquila, 22/01/2024)

Cass. pen. n. 38184/2022

Non è consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica personale o anche certificata (PEC), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis), d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sicchè i termini per la proposizione dell'appello decorrono dal giorno in cui la parte pubblica ha avuto materiale consegna del provvedimento da impugnare o dell'avviso di deposito dello stesso. (Annulla in parte con rinvio, Corte Assise Appello Torino, 24/11/2020)

Cass. pen. n. 45111/2017

Il termine di dieci giorni per l'impugnazione da parte del pubblico ministero del decreto che rigetta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, decorre dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto - conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., o integralmente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen. - ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull'atto, sottoscritta dal rappresentante dell'accusa. (Fattispecie in cui l'invio del decreto di rigetto, come allegato ad una mail diretta a più indirizzi di posta elettronica, seguito dalla restituzione della prima pagina della mail, datata e sottoscritta dal pubblico ministero, è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento). (Rigetta, App. Torino, 17/11/2016)

Cass. pen. n. 686/1996

La legale conoscenza di un atto o provvedimento del giudice da parte del pubblico ministero segue solo alla comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma di avviso di deposito ex art. 128 c.p.p. o integralmente, secondo le modalità prescritte dall'art. 153, con la sola eccezione dell'avvenuta presa di conoscenza (del contenuto del documento) ad opera del suddetto pubblico ministero attestata con la sottoscrizione della persona fisica che rappresenta l'accusa nel procedimento nel quale l'atto è stato compiuto o il provvedimento pronunciato. Conseguentemente la semplice ricezione degli atti del procedimento da parte della segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, attraverso il cosiddetto «registro di passaggio», non integra la formalità di comunicazione dell'atto o del documento come prescritto dalla legge e, pertanto non è idonea a far decorrere il termine perentorio per impugnare.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.314 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.