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Articolo 590 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimento di assegnazione

Dispositivo dell'art. 590 Codice di procedura civile

(1)Se la vendita [all'incanto] non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio(2).

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586 [disp. att. 164] (3).

Note

(1) Questo articolo risulta così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) In caso di più domande di assegnazione il giudice provvede su di esse con ordinanza (si cfr. 507), determinando le modalità ed i termini in cui l'assegnatario deve procedere con il versamento del prezzo, disponendo, inoltre, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli, degli eventuali sequestri nonché intimando al debitore e al custode il rilascio dell'immobile ( si cfr. 586).
(3) Si ritiene che il decreto sia sospensivamente condizionato al versamento di quanto dovuto. Infatti, il giudice dell'esecuzione, in caso di inadempimento da parte dell'assegnatario, deve pronunciare la decadenza di questi e disporre un nuovo incanto in suo danno (si cfr. 587).

Spiegazione dell'art. 590 Codice di procedura civile

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n.132, c.d. “decreto giustizia per la crescita”ha modificato la norma in commento a scopo di coordinamento con la riforma, mediante soppressione delle parole "all'incanto".

Adesso il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati, mentre l'incanto è previsto per il caso in cui non vi siano domande di assegnazione o se il giudice dell'esecuzione decida di non accoglierle.
In tal caso, lo stesso giudice dispone l'amministrazione giudiziaria ex artt. 592 e ss., oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell' art. 576 del c.p.c. perché si proceda a incanto.

Il giudice dell'esecuzione provvede sull'assegnazione con ordinanza, la quale può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c. e non è ricorribile in Cassazione, in considerazione della sua natura non decisoria.
Oltre agli elementi di cui all' art. 507 del c.p.c., l’ordinanza deve fissare al creditore un termine per il versamento dell'eventuale conguaglio, ovvero stabilire modalità e termini per il pagamento dell'intero prezzo, se dovuto.

Nulla viene qui specificato in ordine all'eventuale inadempimento dell'assegnatario; nel silenzio del legislatore si ritiene che possa trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 587 del c.p.c. per il caso di inadempimento dell'aggiudicatario.

Il giudice pronuncia il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 del c.p.c. in favore del creditore assegnatario dopo l’avvenuto versamento, o, se non è dovuto alcun conguaglio, sulla base della sola ordinanza di assegnazione.

In conformità a quanto disposto dall’art. 2925 del c.c., l'assegnazione forzata produce effetti in tutto analoghi a quelli della vendita forzata, salvo le disposizioni di cui agli artt. 2926 e 2927 c.c.

Massime relative all'art. 590 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16799/2008

Nel procedimento esecutivo, in base alla normativa di cui agli artt. 588 e 590 c.p.c. sia nella formulazione previgente, applicabile, ratione temporis al caso esaminato dalla S.C, sia nell'attuale formulazione, a seguito della novella di cui al D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, affinché il giudice possa disporre l'assegnazione del bene, che è onere del creditore richiedere, è necessario che non vi siano offerte all'incanto che, per l'eorato ; pertanto i due detti mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall'inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall'assegnazione.

Cass. civ. n. 5327/2003

In tema di esecuzione forzata immobiliare, con riguardo alla vendita all'incanto l'art. 590 c.p.c. stabilisce che, decorsi dieci giorni dal primo incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, prima di disporre un nuovo incanto. Tra le parti che devono essere convocate è anche il debitore, la cui mancata audizione si configura pertanto come vizio della ordinanza che fissa il nuovo incanto e degli atti successivi che da essa dipendono, tra i quali l'ordinanza di aggiudicazione. Non si tratta, peraltro, di un vizio che dia luogo a nullità insanabile, e che perciò si sottragga all'onere della parte di denunciarlo nel termine, di cui all'art. 617, secondo comma, c.p.c., di cinque giorni da quando abbia avuto conoscenza legale della ordinanza che ha fissato il nuovo incanto, e cioè dal momento in cui ne sia stata informata in vista di uno svolgimento del processo che presupponga quel precedente atto ovvero dal momento in cui la stessa parte compia nel processo un'attività che presuppone il provvedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse fatto decorrere detto termine dalla data dell'avviso della cancelleria relativo alla data ed al prezzo dell'avvenuta aggiudicazione).

Cass. civ. n. 2726/1996

Il giudice della opposizione agli atti esecutivi, nel pronunciare su di un provvedimento di assegnazione, impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dai creditori intervenuti che lamentano l'avvenuto svincolo delle somme eccedenti l'importo delle spese e del credito del creditore pignorante, deve attenersi ai fini della pronuncia sul provvedimento al principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione poteva disporre lo svincolo delle sole somme eccedenti l'importo delle spese e dei crediti, calcolato tenendo conto anche delle pretese creditorie dei creditori intervenuti, il cui intervento sia stato erroneamente ritenuto tardivo dal giudice dell'esecuzione.

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