Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2726 del 27 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice della opposizione agli atti esecutivi, nel pronunciare su di un provvedimento di assegnazione, impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dai creditori intervenuti che lamentano l'avvenuto svincolo delle somme eccedenti l'importo delle spese e del credito del creditore pignorante, deve attenersi ai fini della pronuncia sul provvedimento al principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione poteva disporre lo svincolo delle sole somme eccedenti l'importo delle spese e dei crediti, calcolato tenendo conto anche delle pretese creditorie dei creditori intervenuti, il cui intervento sia stato erroneamente ritenuto tardivo dal giudice dell'esecuzione.

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