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Articolo 2925 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Norme applicabili all'assegnazione forzata

Dispositivo dell'art. 2925 Codice Civile

Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata [505 c.p.c.](1), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Note

(1) Tale assegnazione ha lo stesso obiettivo dell'alienazione forzata, della quale costituisce un'azione alternativa, ossia ottenere il soddisfacimento del creditore attraverso il trasferimento della proprietà delle res pignorate, con l'unica differenza palese della prevalenza del carattere pubblicistico.
In questa ipotesi è il creditore ad esprimere la domanda di assegnazione del bene soggetto a procedura esecutiva, dando un impulso ad hoc al processo esecutivo.
L'assegnazione forzata si definisce "satisfattiva" nel momento in cui il prezzo determinato per il bene in questione risulta almeno parzialmente superiore alle spese derivanti dal processo esecutivo o alla quantificazione dei crediti garantiti; viene invece chiamata "sostitutiva" in tutte le restanti ipotesi.

Ratio Legis

La disposizione in commento è posta allo scopo di estendere la disciplina dettata dagli articoli precedenti per la vendita derivante dall'espropriazione forzata in favore dell'alternativa dell'assegnazione forzata.

Spiegazione dell'art. 2925 Codice Civile

L'assegnazione forzata nel sistema delle nuove leggi

L’assegnazione forzata è, come la vendita forzata, un mezzo per rea­lizzare coattivamente la pretesa insoddisfatta del creditore. Come rispetto alla vendita si è sopra rigettato lo schema privatistico del negozio derivante dallo scambio dei consensi del venditore e del compratore per assumere lo schema (più rispondente alla realtà), del trasferimento coattivo, cosi anche per l'assegnazione è opportuno rilevare che essa corrisponde alla cessione quanto agli effetti, mentre strutturalmente essa viene attuata mediante un atto statuale, che perfeziona un tipico trasferimento coattivo.

A tale proposito occorre ricordare che il nuovo codice di procedura civile prevede, a differenza di quello del 1865, una figura generale di assegnazione (art. 505), mediante la quale la fase di trasformazione del bene in denaro (attraverso la vendita) viene omessa ed i creditori sono soddisfatti con l'attribuzione dello stesso bene pignorato. In particolare, poi, mentre il vecchio codice disciplinava solo figure determinate di as­segnazioni forzate di mobili (artt. 637, 638, 643: oggetti d'oro e d'ar­gento rimasti invenduti, gioie e oggetti stimati, oggetti di valore non superiore alle I,. 300), e solo la figura generica dell'assegnazione dei crediti, il nuovo codice di rito prevede un istituto, applicabile nei con­fronti tanto dei mobili quanto degli immobili.

Attualmente, pertanto, l'assegnazione può essere disposta nelle se­guenti ipotesi :

a) nel caso in cui vi sia un unico creditore (art. 510, primo comma) o più creditori siano d'accordo (art. 510, secondo comma), quando oggetto dell'espropriazione siano denaro, titoli di credito o cose il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato (art. 529) ;
b) nel caso in cui siano rimasti invenduti oggetti d'oro e d'argento (art. 539)
c) nel caso in cui la vendita di immobili non abbia avuto luogo per mancanza di offerte (art. 588 segg.) ;
d) quando si tratti di crediti (art. 553).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1192 L'art. 2925 del c.c. contiene la disposizione di carattere generale, secondo la quale le norme concernenti gli effetti della vendita forzata si applicano anche all'assegnazione, con qualche opportuno adattamento, apportato negli articoli successivi. Cosi nell'art. 2926 del c.c. ho introdotto una specie d'equivalente della separazione tardiva regolata dall'art. 620 del codice di procedura civile. Quando il bene mobile pignorato è trasferito mediante vendita, al terzo che dimostri il suo diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene è concesso di rivalersi sulla somma ricavata, fino a che questa non sia stata distribuita. Nell'ipotesi di datio in solutum forzata del bene mobile pignorato, manca, invece, tale fase del processo esecutivo posteriore al trasferimento del bene, durante la quale il ricavo della vendita sta in luogo del bene medesimo. Di qui l'inapplicabilità della separazione tardiva così come regolata dall'art. 620 del c.p.c. del nuovo codice di procedura; di qui pertanto l'opportunità di apprestare tutela al terzo, proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene mobile pignorato, dandogli la possibilità di ricuperare almeno l'equivalente in danaro del suo diritto. Ho fissato in sessanta giorni dall'assegnazione il termine entro il quale il terzo può rivolgersi contro l'assegnatario di buona fede al fine di ripetere, in tutto o in parte, la somma corrispondente al credito di quest'ultimo, soddisfatto con l'assegnazione. E' ovvio che se l'assegnatario è costretto a tale pagamento, vien meno in tutto o in parte la ragione dell'assegnazione, che è quella di soddisfare il creditore; ho perciò stabilito che in tale ipotesi l'assegnatario conserva i suoi diritti nei confronti del debitore, non però le garanzie prestate da terzi. L'art. 2927 del c.c., regolando il caso che l'assegnatario subisca l'evizione della cosa assegnata, gli riconosce, come è riconosciuto all'acquirente dall'art. 2921 del c.c., primo comma, il diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Risorgono, naturalmente, le ragioni dell'assegnatario verso il debitore espropriato, ma, anche in questo caso, le garanzie prestate da terzi non rivivono.

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