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Articolo 557 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito dell'atto di pignoramento

Dispositivo dell'art. 557 Codice di procedura civile

(1) Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari (2). La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari (3).

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione (4). Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Note

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.
(2) L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento è competente ad effettuare il deposito dell'atto di pignoramento. Egli può effettuare il deposito personalmente oppure servendosi del servizio postale; non può, invece, lasciare tale incarico al creditore pignorante.
(3) La norma indica il termine di 15 giorni per il deposito da parte del creditore pignorante del titolo esecutivo e del precetto. Si tratta di un termine non perentorio ma ordinatorio (si veda art. 154).
Tuttavia il debitore, in caso di mancato deposito, potrà far valere la nullità del pignoramento mediante l'opposizione agli atti esecutivi (si veda art. 617).
(4) Si precisa che nel fascicolo dell'esecuzione devono essere inseriti l'atto di pignoramento, la nota di trascrizione, il titolo esecutivo, il precetto, l'eventuale avviso ai creditori iscritti (v. 498) e gli eventuali pignoramenti successivi sugli stessi beni, con il vantaggio di riunire le relative procedure (v. 561).

Spiegazione dell'art. 557 Codice di procedura civile

Prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella Legge 162/2014, la disposizione in esame demandava all’ufficiale giudiziario che aveva eseguito il pignoramento il compito di depositare immediatamente nella
cancelleria del tribunale competente l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

A sua volta, il creditore pignorante doveva provvedere al deposito del titolo esecutivo e del precetto entro 10 giorni dal pignoramento nonché, se aveva personalmente provveduto alla trascrizione dell’atto presso la competente conservatoria, la nota di trascrizione appena restituitagli.
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento formava il fascicolo dell'esecuzione.

Adesso, invece, la norma in esame prevede che l'ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore, ricevuti tali atti, ha un termine perentorio di 15 giorni, pena l’inefficacia del pignoramento stesso, per depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (la conformità degli atti depositati agli originali è attestata dall’avvocato del creditore).
Subito dopo tali adempimenti, il cancelliere formerà il fascicolo dell’esecuzione ex art. 36 delle disp. att. c.p.c..

La cancelleria è quella nel cui foro si trova l'immobile pignorato (art. 26 del c.p.c.); se questo è ricompreso in più circoscrizioni giudiziarie, l'atto dovrà essere depositato nella cancelleria del giudice della circoscrizione in cui è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato, ovvero, in mancanza di soggezione a tributo, di ogni giudice nella cui circoscrizione si trovi una parte dell'immobile.

Qualora per errore si proceda al deposito presso un tribunale diverso da quello competente per l'esecuzione, non si dà luogo ad una questione di competenza, né s'inficia la validità del pignoramento, trattandosi di una mera irregolarità formale.

Massime relative all'art. 557 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6426/2009

In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata.

Cass. civ. n. 6957/2007

Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, c.p.c.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma

Cass. civ. n. 2370/1964

In tema di espropriazione immobiliare, il termine di cinque giorni dall'atto di pignoramento, fissato dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c. per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per la esecuzione, del titolo esecutivo o del precetto, è ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, non può ritenersi indispensabile, ai fini della validità dell'esecuzione, la certificazione da parte del cancelliere della data precisa in cui il deposito sia stato effettuato dalle parti, restando adempiuto, con la materiale acquisizione del titolo e del precetto al fascicolo del processo esecutivo, il precetto della legge, inteso a consentire al giudice dell'esecuzione di procedere all'accertamento della regolarità formale di detti documenti prima di disporre l'ulteriore corso della espropriazione forzata.

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Consulenze legali
relative all'articolo 557 Codice di procedura civile

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C. C. S. chiede
martedì 01/09/2020 - Lazio
“Si pone la seguente domanda riguardo atto di pignoramento immobiliare. L'istanza di vendita è del 27/11/2017. La data di trascrizione del pignoramento è del 08/01/2018, depositata oltre il termine di quindici giorni. Si richiede se questo ritardo rende inefficace in modo inequivocabile il pignoramento.”
Consulenza legale i 07/09/2020
L’art. 555 c.p.c. stabilisce testualmente che: “il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto…”.
L'art. 557 c.p.c. prevede che:
"1. Eseguita l'ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
2. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
3. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
"

La natura del termine di 15 giorni previsto dal comma 2 dell’art. 557 c.p.c. è controversa.

La giurisprudenza si è espressa in maniera altalenante sul punto, talvolta considerandolo meramente ordinatorio, altre volte considerando estinto il procedimento esecutivo nel caso di mancato rispetto dello stesso.

Secondo la giurisprudenza precedente alla riforma del 2014, il termine di cui all’art. 557, comma 2, c.p.c. sarebbe ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, non può ritenersi indispensabile, ai fini della validità dell’esecuzione, la certificazione da parte del cancelliere della data precisa in cui il deposito sia stato effettuato dalle parti, restando adempiuto, con la materiale acquisizione del titolo e del precetto al fascicolo del processo esecutivo, il precetto della legge, inteso a consentire al giudice dell’esecuzione di procedere all’accertamento della regolarità formale di detti documenti prima di disporre l’ulteriore corso dell’espropriazione forzata (Cass. 24 agosto 1964, n. 2370; Cass. 16 dicembre 1997, n. 12722); sicchè non è nulla l’ordinanza di vendita ove tali atti vengano allegati al fascicolo dell’esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma (Cass. 22 marzo 2007, n. 6957; Cass. 24 aprile 2008, n. 10654).

In senso contrario, sulla scorta di una sentenza della Cassazione (Cass. 7998/2015) nella quale si affermava che notifica del pignoramento e trascrizione costituiscono elementi costitutivi del pignoramento, quale fattispecie a formazione progressiva e non quale mera condizione di efficacia del vincolo rispetto ai terzi, una recente sentenza del Tribunale di Cosenza (Sent. del 3 aprile 2019, est. Dott.ssa Ianni) ha rigettato il reclamo proposto dalla creditrice procedente nei confronti del provvedimento con cui il G.E. aveva estinto il procedimento esecutivo, sul presupposto che la trascrizione era avvenuta dopo la proposizione dell’istanza di vendita.
Secondo il Tribunale di Cosenza, inoltre, anche qualora non si voglia condividere la sussistenza di un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione, è da ritenersi acclarato che il creditore procedente non possa presentare istanza di vendita in assenza della trascrizione, “postulando l’atto successivo la completezza e l’avvenuto perfezionamento dell’atto procedurale precedente.
A conferma di ciò, il Tribunale riporta il principio postulato dalla corte di legittimità con la pronuncia n. 7998 del 2015 secondo la quale: “la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.”
Su tali premesse, la trascrizione viene considerata il momento perfezionativo del pignoramento, perché da un lato determina la produzione degli effetti sostanziali del vincolo nei confronti dei terzi e, dall’altro, costituisce il presupposto indefettibile per la possibilità, da parte del Giudice, di dar seguito all’istanza di vendita del procedente.
All’orientamento del Tribunale di Cosenza si potrebbe obiettare che fino all’udienza di cui all’ art. 569 c.p.c. il Giudice dell’Esecuzione non potrebbe decidere sulla vendita, e prima del deposito della documentazione di cui all’art. 569 c.p.c. non potrebbe esaminare la relativa istanza.
La pronuncia citata, tuttavia, supera tale eccezione affermando che l’art. 567 c.p.c., imponendo al creditore di depositare la documentazione ipocatastale relativa al ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento, lascia intendere che la trascrizione deve aver avuto luogo al momento della proposizione dell’istanza.

Il Tribunale di Napoli Nord (Ord. del 6.12.2018 est. Auletta), tuttavia, si è pronunciato in senso diametralmente opposto.
Secondo quest’ultimo, infatti, interpretando alla lettera l’art. 557 c.p.c., il termine di 15 gg. si applicherebbe solo all’ipotesi in cui la trascrizione sia stata effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e non alla diversa ipotesi in cui tale adempimento sia stato espletato dal creditore procedente, per cui non è previsto - espressamente - alcun termine.
Inoltre, dal punto di vista sistematico, il Giudice del Tribunale di Napoli afferma che se l’omesso deposito della nota di trascrizione su ordine del Giudice dell’Esecuzione non può essere sanzionato ex art. 567 c. 3, c.p.c., sarebbe irragionevole prevedere che la stessa sanzione trovi applicazione con riguardo all’omesso deposito della stessa nel ben più esiguo termine di cui all’art. 557 c.p.c (Cass. n. 4543/2016).
Diversa è altresì l’interpretazione del principio della citata Cass. n. 7998 del 2015.
Il Tribunale di Napoli Nord, difatti, ammette che la trascrizione sia “coessenziale” alla delibazione sull’istanza di vendita, ma ritiene sufficiente che al deposito della relativa nota si proceda prima che sia disposta la vendita (intendendo ciò con l’espressione dar seguito all’istanza di vendita) e non prima della proposizione dell’istanza.
Sostanzialmente negli stessi termini si è espresso il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 13 maggio 2019, affermando che la circostanza che il deposito della nota di trascrizione non sia stato espressamente sanzionato dall’art. 557, comma 3, c.p.c., appare essere una conseguenza della scelta consapevole del legislatore che abbia inteso non addossare al creditore le conseguenze del mancato rispetto di un termine perentorio che potrebbe dipendere da causa non imputabile al creditore stesso.
In sostanza si può sostenere che con l'iscrizione a ruolo il creditore deve depositare l'atto di pignoramento notificato e la relativa nota, oltre al titolo esecutivo e precetto, che tuttavia, ove la nota di trascrizione, non venga depositata con la nota di iscrizione, tale deposito è possibile anche in un momento successivo, purchè prima che sia disposta la vendita."

Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Avezzano, Giudice Caterina Lauro, con la sentenza n. 155 del 13/03/2019.

A parere di chi scrive, la tesi più coerente sembrerebbe essere l’ultima. Pertanto, il termine di cui all’art. 557, comma 2, c.p.c. sarebbe da considerarsi meramente ordinatorio e l’eventuale ritardo non comporterebbe l’inefficacia del pignoramento, a patto che il deposito della nota di trascrizione avvenga prima che venga disposta la vendita.


Giuliana A. chiede
mercoledì 23/04/2014 - Lazio
“in data 13 febbraio ho avuto la notifica del pignoramento di euro 4.200 presso l'inps della mia pensione per il mancato pagamento delle spese di giudizio al Condominio e l'udienza è stata fissata per il sette maggio; tuttora presso il tribunale non risulta un procedimento in cui sono parte;dal mese di maggio l'inps trattiene 315 euro sulla pensione di euro 1758 al netto di una cessione del quinto esistente dal 2009. Domanda:la somma trattenuta per quanto mi risulta supera il quinto tra il minimo vitale e la pensione netta percepita giusto sentenza della cassazione n.18755-2013; il creditore quando può presentare il fascicolo presso il tribunale? se non mi costituisco in giudizio dovrò egualmente pagare le spese forensi alla controparte ? Ho 82 anni, sono in causa con il Condominio da 12 anni,purtroppo non ho buone condizioni di salute e la volontà di fregarsene è veramente forte. Un sincero ringraziamento”
Consulenza legale i 30/04/2014
Con la sentenza n. 18755/2013, la Corte di cassazione ha stabilito che è pignorabile solo il quinto della quota di pensione netta mensile che eccede il minimo vitale.
La Suprema Corte ha però dato atto che il legislatore non è ancora intervenuto in materia stabilendo la soglia del "minimo vitale".
L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita spetta quindi "alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione", "incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata".
Pertanto, nel caso di specie, solo il giudice dell'esecuzione interpellato per il pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.) potrà stabilire qual è la quota di pensione "minima" impignorabile e di conseguenza determinare quale sia il residuo ancora a disposizione del creditore procedente.
Ciò considerato, è possibile pignorare un ulteriore quinto della pensione su cui già esiste una cessione volontaria del quinto, se, tolti i 2/5, residua ancora quel "minimo vitale" richiesto dalla giurisprudenza.

Nel pignoramento presso terzi, il creditore procedente può pagare il contributo unificato e quindi costituirsi in giudizio sino al giorno dell'udienza, quindi è possibile che prima del 7 maggio la cancelleria non abbia provveduto all'iscrizione a ruolo della causa di pignoramento.

La mancata costituzione del debitore non influisce sull'obbligo o meno di versare le spese di lite al creditore procedente, tanto che molto spesso nella prassi all'udienza fissata nell'atto di pignoramento il debitore non compare, salvo ritenga di potersi difendere sotto qualche profilo, proponendo opposizione (art. 615, comma 2, c.p.c.), o voglia chiedere che il Giudice dell'Esecuzione provveda a determinare modalità di pagamento particolari. In ogni caso, se la notifica del pignoramento è stata regolare e se non vi sono validi motivi di opposizione, il Giudice non potrà che assegnare la somma richiesta al creditore procedente, somma comprensiva di tutte le spese del giudizio di esecuzione che vengono quindi liquidate.