Generalmente quando si parla di custodia la regola è quella secondo cui al
custode spetta un compenso; nel
pignoramento mobiliare, invece, vige la regola inversa, ossia quella secondo cui il custode non ha diritto ad alcun compenso se non l'abbia chiesto e se, all'atto della nomina, non gli sia stato riconosciuto dall'
ufficiale giudiziario o dal
giudice dell'esecuzione nei casi di cui all’166dispattcpc.
Nessun compenso può essere dovuto qualora la custodia sia affidata al
creditore, al suo coniuge, al
debitore o alle persone di famiglia con lui conviventi, salvo pur sempre il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute
E’ stato affermato che la richiesta del compenso da parte del custode debba essere avanzata al momento della nomina e che non possa ritenersi ammissibile il riconoscimento del compenso se richiesto in un momento successivo.
In contrario, invece, si è fatto osservare che, non essendo possibile sapere, al momento della nomina, quali tipi di oneri e di gestione occorreranno per l'esercizio dell'incarico, , la richiesta di compenso può essere avanzata anche successivamente all'atto della nomina, purché comunque prima della distribuzione del ricavato.
In caso di mancato riconoscimento del diritto al compenso da parte dell'ufficiale giudiziario, il custode potrà adire il giudice dell'esecuzione per farlo disapplicare e per sollecitare che gli venga liquidato il compenso.
Secondo il disposto di cui al secondo comma dell’65cpc ed agli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., compete al giudice dell’esecuzione la quantificazione e successiva liquidazione del compenso.
La liquidazione è disposta con decreto, nel quale viene anche indicata la parte obbligata a corrisponderlo.
In linea generale parte obbligata è il
creditore procedente, in quanto è su di lui che incombe l'onere dell'anticipazione, salvo la successiva possibilità di rivalersi ex 95cpc sul ricavato.
Secondo un’altra tesi, invece, soggetto tenuto a corrispondere il compenso è il debitore, in applicazione di quanto disposto all’95cpc, secondo cui le spese del processo sono a carico di chi ha subito l'esecuzione.
Il
decreto di liquidazione costituisce
titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata ex 53dispattcpc.
Un aspetto che la norma non chiarisce è quello relativo ai criteri di liquidazione che il giudice deve seguire.
La questione sembra rimessa al prudente apprezzamento dello stesso giudice, il quale dovrà, ad ogni modo, considerare la durata e la complessità dell'incarico, nonché la diligenza impiegata dal custode.
Potrebbero comunque ritenersi applicabili le tariffe approvate ai sensi dell'art. 59, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, in materia di spese di giustizia, che al titolo VIII della parte II si occupa appunto dell'indennità di custodia anche nel processo civile, sebbene l’art. 58 del medesimo TU Spese di giustizia faccia espresso riferimento alle ipotesi di custodia, a carico di un soggetto diverso dal proprietario, di beni sottoposti a
sequestro giudiziario e conservativo.
Se, invece, la custodia è stata affidata all’IVG ex 159dispattcpc comma 2, il compenso viene determinato secondo quanto disposto dal D.M. 11.2.1997, n. 109.
Diverso dal diritto al compenso è il diritto al rimborso delle spese sostenute dal custode per la conservazione, amministrazione o gestione delle cose pignorate.
Queste, infatti, vengono di regola anticipate dal creditore procedente ex 90cpc su ordine del giudice dell'esecuzione; tuttavia, se il creditore non dovesse anticipare i mezzi necessari, il custode ha sempre facoltà di riferire al giudice e rifiutare l'incarico.