Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 476 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Altre copie in forma esecutiva

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 476 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.

[Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte (1) (2).

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto [135] (3).

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (4), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma [art. 154 delle disp. att. c.p.c.].]

Note

(1) Si vedano art. 111 d.P.R. 15-12-1959, n. 1229 (Ufficiali giudiziari). Per l'ammortamento di cambiali e assegni vedi artt. 89 ss. r.d. 14-12-1933, n. 1669 (Cambiale) e artt. 69 ss. r.d. 21-12-1933, n. 1736 (Assegno bancario).
(2) La norma in esame esprime il divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva la cui ratio è quella di assicurare che non siano in circolazione più copie esecutive contro la stessa persona, fatta eccezione il caso in cui ricorra un giusto motivo. Per giusto motivo, la dottrina intende il caso di perdita non imputabile, e cioè sottrazione, smarrimento o distruzione. In tali ipotesi sarà consentito il rilascio di un'ulteriore copia. Tale divieto non trova applicazione nel caso dei titoli di credito, per i quali è prevista la procedura di ammortamento.
(3) La parte interessata ad ottenere il rilascio di una successiva copia con formula esecutiva deve rivolgersi al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Se si tratta invece di un atto stragiudiziale sarà competente il Presidente del Tribunale nel cui circondario si è formato l'atto. Il decreto per l'autorizzazione all'ulteriore rilascio viene emanato senza contraddittorio e senza necessità di motivazione. Infine, l'inosservanza del divieto stesso costituisce una semplice irregolarità che non incide né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione.
(4) Questo comma è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Spiegazione dell'art. 476 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore sancisce espressamente il divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, con l’evidente scopo di assicurare che non vi siano in circolazione più copie contro la stessa persona, salvo il caso in cui ricorra un giusto motivo (si vuole in sostanza evitare il rischio che l’ufficio esecutivo sia costretto ad agire più volte in favore della stessa parte per lo stesso diritto di credito e sulla base del medesimo titolo esecutivo).
Per stessa parte si intende non lo stesso soggetto di diritto, sia esso persona fisica o giuridica, ma il soggetto che abbia un’identica posizione (es. il successore del creditore a cui è stata già spedita copia in forma esecutiva).

La dottrina individua il giusto motivo, che legittima il rilascio di un’ulteriore copia, nella perdita non imputabile del titolo, come può accadere nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione accidentale.

Il divieto qui previsto, invece, non trova applicazione con riferimento ai titoli di credito, in quanto per questi è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura di ammortamento.

La parte interessata e che ha il diritto di ottenere una ulteriore copia in forma esecutiva, deve, in caso di titolo giudiziale, rivolgersi al capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
Nell’ipotesi di atto stragiudiziale, invece, competente ad autorizzare il rilascio di una successiva copia sarà il Presidente del Tribunale nel cui circondario è stato formato l’atto.
In entrambi i casi la richiesta deve rivestire la forma del ricorso.

L’autorizzazione al rilascio dell’ulteriore copia viene data con decreto, in assenza di contraddittorio e senza necessità di alcuna motivazione.
Il decreto di rigetto dell’istanza è ritenuto non impugnabile né reclamabile, ritenendosi tuttavia ammissibile la riproponibilità dell’istanza in caso di rigetto, non potendo il provvedimento causare alcuna preclusione.

Nei casi in cui il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale dovessero contravvenire al divieto sancito da questa norma e rilasciare un secondo titolo in forma esecutiva senza preventiva autorizzazione, saranno passibili di pena pecuniaria, che verrà irrogata con decreto del capo dell’ufficio o del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è stato formato l’atto.

Sotto il profilo degli effetti processualistici, l’inosservanza del divieto costituisce una semplice irregolarità, che non incide sull’efficacia del titolo esecutivo né sulla validità dell’esecuzione intrapresa.

Massime relative all'art. 476 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28432/2019

Il decreto di rigetto della Corte d'Appello, pronunziato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio "ex lege" Pinto, non è impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione - adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia - privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività, stante la possibilità di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice.

Cass. civ. n. 18363/2010

La morte del cliente, causando l'estinzione del mandato e la perdita dello "ius postulandi" in capo all'avvocato, priva quest'ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza. Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l'esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l'operato del legale.

Cass. civ. n. 2557/1972

Il titolo esecutivo costituito da una sentenza deve recare l'apposizione della formula esecutiva e l'autenticazione, che competono al cancelliere del giudice che l'ha pronunciata, e deve essere notificato ad iniziativa della parte, la quale non ha né l'onere né il potere di formarne direttamente copie derivate e tanto meno di certificarne la conformità all'originale. Non è, pertanto, viziato da nullità il titolo esecutivo che nella copia notificata al debitore non rechi l'attestazione sottoscritta dal procuratore di conformità della copia stessa all'originale.

Cass. civ. n. 2335/1964

Per l'indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile, la legge (art. 476 c.p.c. e art. 154 disp. att. c.p.c.) prevede soltanto la irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposta la formula, per cui tale apposizione costituisce una semplice irregolarità che, di per sé, non invalida l'esecuzione.

Cass. civ. n. 2437/1963

La inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolarità della esecuzione che è fine a sé stessa e non incide pertanto né sulla efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 476 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Valerio A. chiede
giovedì 17/10/2019 - Puglia
“Salve, sono intenzionato a eseguire un pignoramento del quinto della pensione. Premetto che la copia originale del titolo esecutivo è stata allegata alla domanda per il fondo di garanzia INPS.

Con il messaggio N° (omissis) del .. .. 2018 punto 6.3, l'Inps dice che riguardo l'originale del titolo esecutivo non possono essere accolte istanze di restituzione al fine di recuperare somme non corrisposte in quanto è possibile richiedere una seconda copia in forma esecutiva ai sensi del 476 c.p.c
Sono passato dalla cancelleria e mi hanno detto che avendo una fotocopia della sentenza con la formula esecutiva è possibile fare copia conforme e quindi procedere all'esecuzione.
Questo a me sembra l'articolo del c.p.c che tratta la mia problematica.
Le chiedo se ciò che mi riferisce l'addetto della cancelleria è corretto considerando che l'Avvocato che mi segue afferma che senza la copia originale non si può fare nulla ( a fatto lui ricorso al fondo di garanzia allegando il titolo).”
Consulenza legale i 29/10/2019
Il messaggio INPS citato nel quesito, in effetti, al punto 6-A, intitolato “Documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale” precisa quanto segue in ordine alla documentazione necessaria da allegare: “3) Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata.
Questo documento non può essere acquisito tramite procedura telematica ma deve essere consegnato alla struttura territoriale competente (…..).
La mancanza dell’originale del titolo esecutivo non consente all’Istituto di esercitare l’azione di surroga prevista dall’art. 2, comma 7 della L. 297/82.
Di conseguenza non possono essere accolte istanze di restituzione del titolo presentate al fine di tentare il recupero di somme non corrisposte dal Fondo di garanzia, potendo i lavoratori richiedere una seconda copia in forma esecutiva ai sensi dell’art. 476 c.p.c.. (…)

Ciò premesso, per rispondere al quesito occorre esaminare non solo la norma citata (art. 476 c.p.c.) ma altresì il precedente articolo 475 c.p.c.
Quest’ultimo stabilisce che “la spedizione del titolo in forma esecutiva” può farsi solamente alla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento.

Per “spedizione” la norma intende – come specificato subito dopo – l’apposizione sul titolo della formula esecutiva, ovvero un’intestazione che consente di utilizzare quel titolo per iniziare un’azione esecutiva nei confronti di qualcuno.
Ciò comporta già l’individuazione di un primo dato importante, ovvero che ciò che conta ai fini dell’esecuzione non è affatto l’originale del titolo ma è in realtà la copia esecutiva (che la legge, come già detto, chiama titolo “spedito in forma esecutiva”).

Proseguendo, poi, con l’esame del successivo art. 476 c.p.c., la regola è quella per cui “non si può spedire” senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Il che significa che non sarebbe possibile, di norma, farsi rilasciare più di una copia esecutiva del titolo.
E’ consentita, tuttavia, un’eccezione alla regola per giusti motivi: lo stesso articolo, infatti, prosegue dicendo che le ulteriori copie sono richieste dalla parte interessata con ricorso al capo dell’ufficio che ha pronunciato il provvedimento, il quale provvederà con decreto.

Nel caso in esame, non è dunque necessario l’originale del titolo per procedere con il pignoramento presso terzi, ma ci si dovrà rivolgere alla Cancelleria per chiedere una copia esecutiva, come correttamente fatto presente anche dal Funzionario di Cancelleria.
In effetti, nel caso di specie, da quanto si evince in base ai pochi dati forniti nel quesito, una copia esecutiva non è mai stata rilasciata, dal momento che alla domanda per il Fondo di Garanzia è stato allegato l’originale e non una copia.
Basterà, dunque, una fotocopia del titolo a cui chiedere l’apposizione della formula.

Eventualmente, se ciò non fosse sufficiente/possibile (perché in effetti la Cancelleria non ha più nel fascicolo l'originale), si presenterà apposito ricorso – come correttamente scritto nel messaggio INPS – in Cancelleria (avendo cura di chiedere a quale Giudice intestare il ricorso, quale “capo dell’ufficio giudiziario” che ha emesso il titolo) ai sensi del 476 c.p.c. per il rilascio di una copia esecutiva del titolo, specificando che l’originale è stato allegato alla domanda INPS come richiesto dalla legge e che il rilascio della copia è indispensabile per procedere al pignoramento, trattandosi della prima spedizione in forma esecutiva e non della seconda.