Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2335 del 19 agosto 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile, la legge (art. 476 c.p.c. e art. 154 disp. att. c.p.c.) prevede soltanto la irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposta la formula, per cui tale apposizione costituisce una semplice irregolaritą che, di per sé, non invalida l'esecuzione.

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