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Articolo 473 bis 62 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento per la dichiarazione di morte presunta

Dispositivo dell'art. 473 bis 62 Codice di procedura civile

(1)La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 473 bis 60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 62 Codice di procedura civile

L’istituto giuridico della morte assume particolare importanza in ambito civilistico in ragione delle rilevanti conseguenze connesse alla stessa in ordine ai rapporti patrimoniali facenti capo al de cuius.
Alla morte dell’individuo è connessa l’apertura della successione, in forza della quale si realizza la devoluzione del patrimonio ereditario a favore dei successori.
Proprio in considerazione della rilevanza delle conseguenze connesse all’evento morte, il legislatore ha ritenuto opportuno apportare una particolare tutela alle situazioni nelle quali l’evento potrebbe essersi anche solo presuntivamente realizzato.

La dichiarazione di morte presunta può essere richiesta quando il soggetto, ai sensi degli artt. 48 e 49 c.c., si sia allontanato dall’ultima residenza o dell’ultimo domicilio e non se ne abbiano più notizie, purché siano decorsi dieci anni dall’ultima notizia dello stesso.

Ai sensi dell’art. 60 del c.c. la morte presunta può anche essere dichiarata nei seguenti casi:
a) allorché il soggetto sia scomparso nel corso di operazioni belliche (alle quali egli abbia preso parte o alle quali si sia semplicemente trovato presente), decorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell’anno di cessazione delle ostilità;
b) allorché il soggetto sia stato fatto prigioniero, internato o trasportato in un paese straniero, decorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell’anno di cessazione delle ostilità, senza che siano pervenute notizie successivamente alla cessazione delle ostilità o alla sottoscrizione del trattato di pace;
c) quando la scomparsa sia dipesa da infortunio e siano decorsi due anni, senza notizie, dal giorno dell’infortunio, ovvero, nell’ipotesi in cui il giorno fosse sconosciuto, decorsi due anni dalla fine del mese ovvero, se anche questi fosse sconosciuto, decorsi due anni dalla fine dell’anno in cui l’infortunio si è verificato.

Secondo quanto espressamene disposto dall’art. 62 del c.c., la dichiarazione di morte presunta presuppone l’impossibilità di procedere agli accertamenti diretti e indiretti necessari per la redazione dell’atto di morte, di cui agli artt. 141 e seguenti ord. Stato civile.
Trattasi, dunque, di un procedimento di natura sussidiaria e di volontaria giurisdizione, considerato che la dichiarazione in esame opera nell’ ipotesi in cui la disciplina ordinaria di accertamento della morte non sia applicabile e sia necessario porre rimedio alla situazione di incertezza in cui versano i rapporti afferenti lo scomparso.

Legittimati attivi alla proposizione della domanda sono il Pubblico Ministero e i soggetti espressamente indicati nell’art. 50 del c.c., ovvero coloro che assumerebbero la veste di eredi testamentari ex art. 592 del c.c.) o legittimi ex art. 565 del c.c., se l’assente fosse morto nel momento in cui è pervenuta l’ultima notizia afferente lo stesso, ovvero i loro rispettivi eredi.
Analoga legittimazione è conferita ai legatari (art. 588 del c.c.), ai donatari (art. 769 del c.c.) ovvero a coloro ai quali spetterebbero diritti derivanti dalla morte del soggetto ovvero, ancora, a chiunque vi abbia interesse (art. 00 del c.p.c.).

La domanda si propone con ricorso al tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso, ex art. 48 del c.c..
Nell’atto introduttivo devono essere riportate le generalità dei presunti successori legittimi, del soggetto scomparso e devono essere fornite informazioni circa il fatto ed il tempo della scomparsa; al ricorso devono essere allegati, ex art. 190 delle disp. att. c.p.c., i documenti attestanti lo stato di famiglia dello scomparso.
Nel ricorso deve, inoltre, darsi atto dell’eventuale esistenza del procuratore o rappresentante legale dello scomparso e debbono essere indicati eventuali soggetti che, per quanto a conoscenza del ricorrente, in ragione della morte dello scomparso, perderebbero diritti o assumerebbero obbligazioni.

Dopo il deposito del ricorso, il presidente del tribunale nomina, ex art. 473 bis 60 del c.p.c., sé stesso o altro giudice e dispone che la domanda, a cura del ricorrente ed entro il termine stabilito dallo stesso presidente, sia pubblicata, per estratto, per due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale e in due diversi giornali (il presidente può comunque disporre che vengano utilizzati altri mezzi di pubblicità).
Nella pubblicazione deve essere contenuto espresso invito, rivolto a chiunque sia a conoscenza di notizie concernenti lo scomparso, di fornire informazioni al tribunale, nel termine di sei mesi dall’ultima pubblicazione.
La mancata pubblicazione della domanda nei termini indicati dal presidente del tribunale fa ritenere che la domanda sia stata abbandonata.

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