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Articolo 473 bis 60 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento per la dichiarazione d'assenza

Dispositivo dell'art. 473 bis 60 Codice di procedura civile

(1)La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 60 Codice di procedura civile

La norma in esame è un’altra disposizione introdotta all’art. 3 comma 33 del D.lgs. n. 149/2022, di attuazione della Legge n. 206/2021.
La domanda con cui si instaura il procedimento per la dichiarazione d’assenza assume la forma del ricorso, il quale deve contenere i dati identificativi e la residenza dei presunti successori dello scomparso.
Se vi è un procuratore o un suo rappresentante legale devono essere indicati anche i dati di questi ultimi.
Dopo il deposito del ricorso il Presidente del Tribunale fissa l’udienza, ed ha due alternative, ovvero quella di fissare l’udienza davanti a sé ovvero di designare altro giudice.
Il decreto presidenziale va notificato a cura del ricorrente entro il termine fissato nel decreto stesso alle persone indicate nel ricorso.
Lo stesso decreto deve anche essere comunicato al pubblico ministero nonché, se prescritto, pubblicato su uno o più giornali.
All’udienza fissata il giudice interroga le parti comparse e, se necessario, procede con l’assunzione di ulteriori informazioni.
Il Tribunale decide con sentenza nelle forme camerali.

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