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Articolo 473 bis 33 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 473 bis 33 Codice di procedura civile

(1)Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 33 Codice di procedura civile

La norma in esame prende in considerazione l’ipotesi in cui il pubblico ministero debba intervenire nel giudizio d’appello come parte necessaria.
Va ricordato che il pubblico ministero può intervenire nel processo come:
a) attore, esercitando l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge ex art. 69 del c.p.c.;
b) interveniente necessario: è questa l’ipotesi prevista dal comma 1 dell’art. 70 del c.p.c., in cui si afferma che il PM deve intervenire a pena di nullità rilevabile d’ufficio in una serie di ipotesi tassativamente indicate dalla stessa norma;
c) interveniente facoltativo, posizione questa che emerge dall’ultimo comma del citato art. 70 c.p.c.

Al fine di consentire l’intervento previsto da questa norma, occorre ovviamente che allo stesso P.M. venga data comunicazione degli atti.
In grado di appello il pubblico ministero è chiamato a depositare le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata con decreto dal Presidente della Corte d’Appello ex art. 473 bis 31 del c.p.c..
I poteri di intervento del P.M., nella sua qualità di parte necessaria, sono quelli specificati agli artt. 71 e 72 c.p.c., al cui testo, pertanto, si rimanda.

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