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Articolo 473 bis 35 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domande ed eccezioni nuove

Dispositivo dell'art. 473 bis 35 Codice di procedura civile

(1)Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 35 Codice di procedura civile

La norma in esame richiama l’art. 345 del c.p.c., il quale dispone espressamente che nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove (ad eccezione di quelle che costituiscono uno svolgimento logico o cronologico di domande già proposte) e neppure nuove eccezioni (a meno che non siano rilevabili d’ufficio).
E’ possibile stabilire se si è in presenza di una domanda nuova facendo ricorso ai principi dell’identità di azione, con la conseguenza che si ha domanda nuova in caso di mutamento di anche uno solo degli elementi oggettivi e soggettivi.

Sempre lo stesso art. 345 c.p.c., ed in particolare il suo terzo comma, dispone che non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova e che non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte che ne ha interesse dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Una prova si definisce nuova sia riguardo al mezzo che al fatto; sussiste novità sia quando viene dedotto un mezzo di prova diverso da quello espletato nel primo grado di giudizio sia nel caso di prove che vertono su fatti diversi, ovvero non connessi in alcun modo con quelli già dedotti in primo grado.
Si tenga comunque presente che sono ammissibili tutti quei mezzi di prova dedotti in primo grado e su cui il giudice non si è pronunciato, ovvero che siano stati esclusi dallo stesso.

Dopo aver richiamato l’art. 345 c.p.c., tuttavia, la norma in esame detta una chiara deroga a tale principio, disponendo che il divieto di cui si è detto si applica soltanto in caso di domande aventi ad oggetto diritti disponibili, ma non in presenza di diritti indisponibili.
Si tenga presente, infatti, che la Legge delega n. 206/2021 ha previsto una differenziazione tra processo relativo a situazioni indisponibili e processo relativo a situazioni disponibili, partendo dal rilievo secondo cui la materia delle persone, delle relazioni familiari e dei minori sia in grado di esprimere situazioni differenziate.

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