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Articolo 403 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impugnazione della sentenza di revocazione

Dispositivo dell'art. 403 Codice di procedura civile

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (1).

Note

(1) Ciò si spiega per il fatto che la sentenza pronunciata in sede di revocazione si sostituisce a quella revocata.

Spiegazione dell'art. 403 Codice di procedura civile

La norma in esame detta un principio di carattere generale, attraverso cui si intende evitare che la definizione di una lite possa formare oggetto di successive contestazioni, senza che si possa mai arrivare a chiudere definitivamente la controversia (si dice, infatti, che questa costituisce norma di chiusura del sistema delle impugnazioni).

Nella giurisprudenza di merito, tuttavia, si sostiene che sia possibile esperire la revocazione allorchè nella fase rescindente non vi sia stata pronuncia sul merito, essendo stata la domanda ritenuta inammissibile, improcedibile o infondata per insussistenza dei motivi di revocazione.

Massime relative all'art. 403 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16449/2021

Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/06/2018).

Cass. civ. n. 19568/2015

La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione avverso la decisione del giudice di pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. è soggetta agli stessi rimedi impugnatori, secondo quanto previsto dall'art. 403 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di rigetto della revocazione di sentenza, pronunciata dal giudice di pace in materia di opposizione all'esecuzione, depositata dopo il 4 luglio 2009, data di ripristino della appellabilità delle sentenze oppositive all'esecuzione, di cui alla l. n. 69 del 2009).

Cass. civ. n. 16861/2013

L'incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare la sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del medesimo giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c..

Cass. civ. n. 7584/2004

Ai sensi dell'art. 403, comma 1, c.p.c., la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (nella specie, resa in sede di Cassazione) non è assoggettabile ad ulteriore impugnazione per revocazione, contro di essa essendo, viceversa, ammissibili solo — quando previsti — i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. La norma in parola detta, difatti, un principio generale, volto ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscono la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia.

Cass. civ. n. 3557/2004

Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c., e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando in contrario la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione.

Cass. civ. n. 1814/2004

Poichè la decisione del ricorso per cassazione è subordinata all'esito del giudizio di revocazione pendente contro la medesima sentenza, qualora siano contemporaneamente pendenti il ricorso per cassazione avverso la sentenza già impugnata per revocazione e quello contro la sentenza emanata in sede di revocazione, deve essere deciso con priorità quest'ultimo: in caso di rigetto si procede all'esame del primo, mentre — ove il ricorso sia accolto — il giudizio relativo al ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata per revocazione rimane sospeso fino al momento della comunicazione — e non del passaggio in giudicato — della sentenza del giudice di rinvio investito della revocazione. Infatti, qualora sia cassata la decisione che abbia rigettato o dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, si verifica la reviviscenza della sospensione del giudizio di cassazione disposta ai sensi dell'art. 398 quarto comma c.p.c., (così come modificato dall'art. 68 L. 353/1990, applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993) in presenza del procedimento di revocazione. Ne consegue che l'inammissibilità del ricorso proposto tardivamente contro la sentenza impugnata per revocazione non preclude l'esame del ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, giacchè l'eventuale accoglimento di quest'ultimo determinerà l'assorbimento del primo ricorso per mancanza dell'oggetto dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 18905/2003

Contro la sentenza del tribunale dichiarativa dell'improponibilità di una domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta contro una sentenza dichiarativa di fallimento possono essere esperiti soltanto i mezzi di impugnazione indicati dall'art. 403 c.p.c., ossia quelli ai quali era soggetta originariamente la sentenza impugnata per revocazione, e cioè l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, non anche il ricorso per cassazione, atteso che i gradi di merito non sono esauriti, né è proponibile il ricorso ex art. 111 Cost., il quale è mezzo straordinario concesso solo quando l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione avverso un provvedimento avente carattere decisorio.

Cass. civ. n. 3111/1999

Poiché l'art. 324 c.p.c. definisce assistita dall'autorità della cosa giudicata in senso formale la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza (inteso come mezzo di impugnazione), né ad appello, né a ricorso per cassazione e né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., la tempestiva proposizione avverso una sentenza emessa in grado di appello dell'impugnazione per revocazione ai sensi del n. 4 o del n. 5 suddetti, nella nuova situazione normativa — determinatasi a seguito della novellazione dell'ultimo comma dell'art. 398 c.p.c. — nella quale la proposizione della revocazione non ha effetto sospensivo automatico del termine per il ricorso per cassazione o del relativo procedimento se già instaurato, salvo che così disponga il giudice della revocazione, qualora non abbia luogo, da parte di quel giudice, la sospensione del corso del termine per il ricorso in Cassazione ed esso si consumi, non si determina il passaggio in giudicato della sentenza e non è in alcun modo precluso l'esame del ricorso per cassazione proposto avverso la successiva decisione sulla revocazione (sulla base di tale principio la Suprema Corte, nel decidere, dopo averli riuniti, sul ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla revocazione e sul ricorso per cassazione ordinario avverso la sentenza già impugnata con la revocazione, ha escluso che la tardività e, quindi, inammissibilità del secondo ricorso, proposto oltre il termine lungo ex art. 326 c.p.c., potesse precludere l'esame del ricorso — invece tempestivamente proposto — avverso la sentenza sulla revocazione, rilevando inoltre che quest'ultimo esame doveva avvenire prioritariamente, in quanto l'accoglimento del relativo ricorso avrebbe determinato l'assorbimento dell'esame del ricorso per cassazione ordinario).

Cass. civ. n. 9326/1998

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto con un unico atto sia contro la sentenza d'appello che contro quella emessa nel giudizio di revocazione; tuttavia, poiché il nuovo testo dell'art. 398 c.p.c. non prevede che la proposizione del giudizio di revocazione determini la sospensione automatica del termine per ricorrere in cassazione avverso la sentenza revocanda, è in ogni caso necessario, ove la suddetta sospensione non sia stata concessa dal giudice su istanza di parte, che il ricorso per cassazione sia proposto nei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 516/1998

La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione comporta che qualora siano state proposte impugnazioni contro la sentenza di merito e la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, debba essere esaminato per primo il ricorso proposto contro la sentenza emessa in sede di revocazione, con la conseguenza che in caso di accoglimento rivive la causa di sospensione prevista dall'art. 398, ult. comma, c.p.c., pur dopo la modifica introdotta dall'art. 68 legge 26 novembre 1990, n. 353, con nuova sospensione del giudizio di cassazione fino alla comunicazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio.

Cass. civ. n. 11517/1995

Le impugnazioni per cassazione contro la sentenza di merito in grado di appello e contro quella emessa nel successivo giudizio di revocazione possono proporsi con un unico ricorso realizzandosi sostanzialmente un'ipotesi di connessione, che potrebbe legittimare la riunione dei ricorsi, ove separatamente preposti, atteso che le due sentenze concorrono a dare contenuto alla decisione dell'unica controversia per quanto attiene alle posizioni di fatto dedotte in causa.

Cass. civ. n. 1079/1981

La pronuncia resa sull'impugnazione per revocazione di una sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 403 secondo comma c.p.c., è impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione, e non anche, pertanto, con l'appello.

Cass. civ. n. 4451/1978

La sentenza con la quale il giudice della revocazione limiti la sua decisione alla pronuncia rescindente, omettendo quella rescissoria, non è impugnabile ulteriormente per revocazione, ma solo per cassazione, a norma dell'art. 403 c.p.c.

Cass. civ. n. 1975/1978

La sopravvenuta revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione elide l'interesse delle parti a conseguire una pronuncia sul ricorso medesimo, e, pertanto, comporta cessazione della materia del contendere, rilevabile, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 1838/1966

Il principio generale, secondo il quale contro la sentenza di revocazione sono ammissibili i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione e di cui all'art. 403 c.p.c. è applicabile a tutti i giudizi e, quindi, anche a quelli che si svolgono dinanzi alle commissioni tributarie.

Cass. civ. n. 460/1964

Coordinando, ai fini di una retta interpretazione della norma, l'art. 403 c.p.c. (che stabilisce che non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione) con la disposizione del secondo comma del precedente art. 402 (che dispone che, con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione del deposito, decide in merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata), deve ritenersi che la sentenza che, ai sensi del citato art. 403, non può essere impugnata per revocazione è quella, di regola unica, che pronuncia la revocazione e decide il merito della causa; ma anche nella ipotesi, possibile pur se non normale, che il giudice dichiari la revocazione con sentenza non definitiva, decidendo poi separatamente il merito previa ammissione di nuovi mezzi istruttori (art. 402, terzo comma c.p.c.), non è possibile ritenere che la limitazione di cui all'art. 403 si riferisca soltanto alla sentenza non definitiva, e che solo questa, quindi, sia sottratta ad un secondo giudizio di revocazione, giacché la successiva pronunzia sul merito della causa è, in realtà, la finalità ultima del giudizio di revocazione, per cui anche contro tale sentenza definitiva non può essere consentito un secondo giudizio di revocazione.

Cass. civ. n. 2319/1951

Se il tribunale abbia con unica sentenza deciso due cause riunite, una attinente ad appello contro sentenza del pretore, ed altra ad istanza di revocazione contro precedente sentenza dello stesso tribunale emessa in primo grado, la sentenza formalmente unica si scinde in due distinte pronunce, l'una resa in grado di appello, e l'altra (quella sulla revocazione) resa in primo grado. Le due pronunce debbono considerarsi autonome anche ai fini delle diverse impugnazioni esperibili, e pertanto la pronuncia resa in grado di appello, se di per sè definitiva, è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, nei termini perentori prescritti, senza che debba o possa attendersi l'uso della diversa impugnazione (appello), proposta contro la pronuncia resa in sede di revocazione.

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Mario T. G. chiede
sabato 28/03/2020 - Lazio
“Buongiorno,
Nella sentenza del 2008 per revocazione la mia domanda era rigettata poiché il tribunale riscontrava che la controparte era stata attaccata nel rito e non nel merito.
Mentre rivedendo gli atti precedenti (avendo tempo disponibile per il coronavirus) ho riscontrato che già nella prima istanza nel tribunale civile di Roma la controparte è stata effettivamente attaccata nel merito.
Sarebbe possibile un ricorso di questa sentenza?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 08/04/2020
Alla specifica domanda posta nel quesito deve darsi, purtroppo, risposta negativa.
Infatti l’art. 403 del c.p.c. stabilisce che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può a sua volta essere impugnata per revocazione. Contro di essa - prosegue la norma - sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Nel nostro caso, però, è emerso che la revocazione era stata proposta contro una sentenza della Corte di Cassazione, che costituisce di regola l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, salvo casi molto circoscritti e previsti tassativamente dalla legge.
Ora, a parte la revocazione - che abbiamo appena escluso - avverso le sentenze di Cassazione sarebbe teoricamente proponibile l’opposizione di terzo, ex art. 391 ter del c.p.c.: tuttavia, proprio secondo la norma appena citata, l’impugnazione è limitata ai soli casi in cui la Suprema Corte ha deciso la causa nel merito (non si tratta, evidentemente, del nostro caso). Ad ogni modo si tratterebbe di un mezzo di impugnazione utilizzabile, appunto, da un terzo, cioè da un soggetto rimasto estraneo al giudizio.
Da ultimo, e senza entrare nel merito della vicenda, occorre tenere presente anche il lungo periodo di tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza in questione (si tratta di una sentenza del 2008), il che porrebbe anche problemi di carattere sostanziale, legati alla eventuale prescrizione dei diritti oggetto di contesa.